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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23746/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (interessato)

La controversia

In sede esecutiva un soggetto ha chiesto la revoca della confisca di 29 cuccioli di cane e 4 cuccioli di gatto, disposta con sentenza irrevocabile emessa in altro procedimento penale nei confronti di un diverso imputato, per reati in materia di maltrattamento di animali e uso di atto falso. Il Tribunale di Udine ha rigettato l'istanza con ordinanza emessa de plano, ritenendo insussistente la documentazione idonea a identificare gli animali, falsa la documentazione prodotta, non individuabili con certezza gli eventuali proprietari e, quindi, carente la legittimazione del richiedente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 666, commi 2 e 3, e 676 c.p.p. per avere il giudice dell'esecuzione provveduto de plano, mentre la decisione non sarebbe riconducibile ai casi di manifesta infondatezza o reiterazione di istanze già rigettate e avrebbe richiesto udienza camerale; 2) violazione dell'art. 4 della legge n. 201 del 2010, sostenendo che la confisca sarebbe illegittima perché disposta in assenza di condanna o patteggiamento nei confronti dell'attuale ricorrente, che era stato prosciolto per esito positivo della messa alla prova, e perché la falsità riguarderebbe solo alcuni documenti di movimentazione, non le fatture di acquisto; il ricorrente invocava inoltre l'art. 1153 c.c. per rivendicare l'acquisto della proprietà degli animali come beni mobili.

La decisione

La Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., rilevando che contro l'ordinanza de plano del giudice dell'esecuzione in materia di confisca il rimedio corretto non è il ricorso diretto in cassazione ma l'opposizione da trattare con le forme dell'art. 666 c.p.p. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché provveda sull'opposizione. Non risulta nel testo una decisione di merito sulla revoca della confisca.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore

    Il provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione è impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice; il ricorso diretto va riqualificato in opposizione e gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    L'opposizione contro l'ordinanza de plano va trattata nelle forme camerali previste per la decisione del giudice dell'esecuzione, con avviso alle parti e ai difensori.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate

    La confisca e la restituzione delle cose sequestrate rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione, il quale procede secondo l'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    È richiamato dal ricorrente come parametro di violazione di legge sostanziale in relazione alla disciplina della confisca.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    È richiamato dal ricorrente come parametro di violazione di legge processuale per la dedotta illegittimità del provvedimento de plano.

  • art. 4 legge n. 201 del 2010

    È evocato dal ricorrente come base normativa della confisca, contestandosi che essa possa essere disposta in assenza di previa condanna o patteggiamento nei confronti dell'attuale istante.

  • art. 1153 cod. civ.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'acquisto della proprietà degli animali tramite possesso e titolo idoneo, trattandosi di beni mobili.

Massime di principio

  • In materia di confisca decisa dal giudice dell'esecuzione, se il provvedimento è emesso senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice e non il ricorso diretto per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza de plano del giudice dell'esecuzione non è inammissibile quando risulti chiara la volontà di contestare quel provvedimento: per favor impugnationis deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione comprende anche le decisioni sulla confisca o sulla restituzione delle cose sequestrate; in tali ipotesi il procedimento segue la scansione dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e dell'art. 666 c.p.p.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali impone di salvaguardare l'atto di impugnazione quando il mezzo prescelto sia formalmente errato ma il contenuto consenta di individuare il rimedio corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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