Sentenza del 21/01/2015 n. 992 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 10 maggio 2005 per maggiori imposte dirette e IVA relative al 2000, fondato sulla ricostruzione di maggiori ricavi per oltre 289 milioni di lire a partire dalle rimanenze e dalla documentazione acquisita. A.R. aveva contestato l’accertamento nel merito e denunciato la violazione dell’art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente: durante la verifica avviata nel 2001 gli sarebbe stato indicato che l’indagine riguardava il 1998 e, limitatamente ad alcuni aspetti, l’anno in corso, mentre i verificatori avevano esteso l’esame al 2000 senza avvisarlo. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 12 ottobre 2007, aveva accolto l’appello reputando lesi i diritti di difesa. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con tre motivi: erronea attribuzione di effetto invalidante alla violazione informativa; omessa considerazione che l’accertamento si basava anche sui documenti forniti dal contribuente in risposta al questionario del 24 novembre 2004; vizi di valutazione del processo verbale di constatazione del 30 aprile 2001 e del verbale di rilevamento di giacenza del 26 marzo 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che l’avviso era stato notificato oltre sessanta giorni dopo il processo verbale di constatazione e che, prima dell’accertamento, si era svolto anche un contraddittorio tramite questionario, al quale il contribuente aveva risposto: l’iter procedimentale ordinario risultava quindi rispettato. L’imprecisa indicazione iniziale dell’estensione temporale della verifica, in violazione dell’art. 12, comma 2, non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento, poiché tale disposizione non commina questa sanzione e le nullità sono tassative. Occorre verificare se la formalità violata fosse essenziale e se, senza l’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. La CTR dovrà inoltre valutare la documentazione fornita dal contribuente e il contenuto dei verbali. La Cassazione non ha deciso definitivamente la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Non rileva l'iniziale imprecisa indicazione data al contribuente, circa l'estensione temporale della verifica, atteso che gli obblighi informativi di cui all'art. 12, comma 2, non sono previsti a pena di nullità.
La violazione degli obblighi informativi sull’oggetto della verifica non determina, di per sé, la nullità dell’accertamento. La conseguenza invalidante richiede una valutazione della funzione della formalità violata e dell’effettiva incidenza dell’irregolarità sul procedimento.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Nella specie il contraddittorio si è instaurato nelle forme di rito, atteso che l'avviso di accertamento è stato notificato ben oltre i sessanta giorni dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e che, nelle more, l'Agenzia delle entrate ha attivato pure il contraddittorio integrativo con la richiesta d'informazioni e documenti mediante questionari.
Per le verifiche svolte mediante accesso nei locali dell’impresa, la disposizione richiamata tutela il contraddittorio imponendo il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e l’emissione dell’atto impositivo, salvo motivi d’urgenza. Nel caso concreto il termine era stato rispettato.
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte richiama la disposizione quale base della richiesta di informazioni e documenti tramite questionario, valorizzando la risposta del contribuente come parte del contraddittorio integrativo svolto prima dell’emissione dell’avviso. Non enuncia ulteriori criteri interpretativi specifici.
Massime di principio
- La violazione di un obbligo informativo durante una verifica fiscale non rende automaticamente nullo l’avviso di accertamento: occorre individuare una previsione espressa di nullità oppure dimostrare che la formalità omessa era essenziale per la funzione dell’atto.
- Nel valutare l’effetto di un’irregolarità procedimentale, il giudice deve considerare se, in sua assenza, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso; non basta constatare la violazione in astratto.
- La verifica del contraddittorio deve considerare l’intero iter procedimentale: il rispetto del termine di sessanta giorni dal processo verbale e la successiva richiesta di documenti o informazioni possono essere rilevanti, così come la risposta fornita dal contribuente.
- Quando il giudice d’appello fonda la nullità dell’accertamento sulla violazione informativa, deve esaminare anche gli elementi documentali che sorreggono la pretesa e i verbali della verifica, senza attribuire alla violazione un effetto invalidante automatico.
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