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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del Verbale n. 127 del 25.04.2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo, con il quale è stata disposta la ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco del Sig. Giuliano Di Prete e della relativa lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, contraddistinta dal contrassegno: “Contrassegno circolare, la parte superiore reca la silhouette del centrocittà su fondo blu con scritta la vera alternativa in maiuscolo, bianco su due righe. Al centro il ponte in bianco a tre archi in blu con due bande: verde e rosso su fondo bianco e sotto la scritta DI PRETE in blu su una base rossa con scritta SINDACO in bianco” per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 del Comune di Pontecorvo; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontecorvo di ricusazione della candidatura a sindaco e della relativa lista di candidati consiglieri comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 129 c.p.a., la ricusazione della candidatura a sindaco e della lista collegata per le elezioni amministrative, deducendo: erronea qualificazione come invalidità della circostanza che nelle dichiarazioni di autenticazione fossero riportati i dati anagrafici dell’autenticatore anziché quelli dei candidati sottoscrittori; violazione dell’art. 21 d.P.R. 445/2000 e dei principi di strumentalità delle forme, conservazione degli atti, ragionevolezza e favor partecipationis; violazione della proporzionalità, trattandosi della misura espulsiva più grave; travisamento dei fatti e illogicità, poiché dalla lettura complessiva dei moduli sarebbe stata comunque certa l’identità dei sottoscrittori; erronea applicazione dell’art. 21 d.P.R. 445/2000 e inconferenza del precedente richiamato dalla Commissione; irrilevanza della non contestualità tra sottoscrizione e autenticazione, non essendo tale contestualità, secondo i ricorrenti, richiesta dalla legge. In via subordinata è stata dedotta la sproporzione della ricusazione in quanto l’errore sarebbe imputabile al pubblico ufficiale autenticatore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso esaminando congiuntamente le censure. Ha ritenuto che l’autenticazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura costituisca requisito essenziale e indefettibile della presentazione della lista, da effettuarsi nel rigoroso rispetto di tutte le formalità dell’art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000. L’indicazione, nella formula di autenticazione, dei dati dell’autenticatore anziché di quelli del candidato sottoscrittore non è una mera irregolarità, ma rende invalida l’autenticazione, perché il pubblico ufficiale finisce per autenticare la propria sottoscrizione e non quella del candidato. Inoltre, per la quasi totalità delle dichiarazioni, le sottoscrizioni risultavano anteriori alla data dell’autenticazione: ciò esclude che siano state apposte in presenza del pubblico ufficiale, come prescritto dalla norma, e costituisce autonomo motivo sufficiente di invalidità. La carenza della valida autenticazione, elemento essenziale della presentazione delle candidature, rende inevitabile l’esclusione della lista; non sono quindi applicabili né il principio di proporzionalità né il favor partecipationis per degradare il vizio a mera irregolarità. Il precedente invocato dai ricorrenti è stato ritenuto non decisivo perché relativo a una fattispecie diversa e priva della contestuale anteriorità delle sottoscrizioni rispetto alle autenticazioni. È stata inoltre ritenuta irrilevante l’imputabilità dell’errore al pubblico ufficiale. Spese compensate per la particolarità della vicenda e la costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

    La controversia elettorale è stata decisa con sentenza in forma semplificata, in ragione del rito speciale applicabile.

  • art. 32, comma 9, n. 2, d.P.R. 570/1960

    la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura

    La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura è un documento necessario da presentare unitamente alla lista; la sua mancanza o invalidità incide sulla validità della presentazione delle candidature.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000

    l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio

    Le formalità previste sono elementi costitutivi della valida autenticazione e sono dirette a garantire la certezza della riferibilità della sottoscrizione al candidato. L’indicazione dei dati dell’autenticatore al posto di quelli del sottoscrittore e l’autenticazione successiva a una sottoscrizione già apposta rendono invalida l’autenticazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento elettorale, la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura costituisce un requisito essenziale della presentazione della lista, ai sensi dell’art. 32, comma 9, n. 2, d.P.R. 570/1960.
  • Le formalità previste dall’art. 21, comma 2, d.P.R. 445/2000 per l’autenticazione della sottoscrizione hanno natura costitutiva e devono essere rispettate integralmente; la loro inosservanza non integra una mera irregolarità sanabile o superabile in base alla strumentalità delle forme.
  • L’indicazione nella formula di autenticazione dei dati anagrafici del pubblico ufficiale anziché di quelli del candidato sottoscrittore rende invalida l’autenticazione, perché non consente di attribuire con certezza la sottoscrizione al candidato e determina, di conseguenza, l’invalidità della dichiarazione di accettazione e della presentazione della lista.
  • L’autenticazione deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale; pertanto, la sottoscrizione apposta anteriormente alla data dell’autenticazione è difforme dallo schema legale e costituisce autonomo motivo di invalidità dell’autentica.
  • Quando la lista elettorale è priva di valide dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature, l’esclusione dal procedimento elettorale costituisce conseguenza necessaria della mancanza di un elemento essenziale e non può essere esclusa invocando proporzionalità, favor partecipationis o imputabilità dell’errore al pubblico ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioni
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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