Cassazione Penale, Sentenza n. 15999/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso (art. 74 d.P.R. 309/90, art. 416 bis.1 c.p. ecc.). Il ricorrente ha contestato principalmente: l'utilizzabilità e l'affidabilità dei dati di messaggistica acquisiti tramite ordine europeo di indagine (Sky‑Ecc) per carenza di informazioni sulla legittimità dell'intercettazione in Francia, sull'abbinamento IMEI/username, sull'algoritmo di decriptazione e sul software di selezione dei messaggi; la violazione dei diritti di difesa e delle garanzie previste dalla direttiva 2014/41/UE, dal d.lgs. 51/2018 e dalla CEDU; la mancanza di gravi indizi per l'imputazione associativa e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. (sostentando acquisti sporadici e limitati, pochi contatti con i vertici e nessun sequestro nei confronti del ricorrente); e infine l'assenza delle esigenze cautelari e l'insussistenza della necessità della custodia in carcere, per il lungo lasso di tempo intercorrente e lo stato di incensuratezza.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi, in parte inammissibili e comunque infondati. Ha confermato la utilizzabilità dei dati acquisiti tramite ordine europeo di indagine richiamando e applicando i principi già delineati dalle Sezioni Unite in materia (e dalla giurisprudenza CJEU). Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di Lecce circa l'abbinamento dei codici IMEI agli utenti, evidenziando la convergenza tra molteplici fonti (messaggistica Sky‑Ecc, intercettazioni ambientali/telefoniche, tracciati GPS, sequestri) e la coerenza probatoria. Ha escluso che la mancata acquisizione dell'algoritmo o del software imponga, di per sé, la nullità o l'inutilizzabilità dei messaggi; ha respinto il richiamo al trattamento automatizzato e alle decisioni CEDU/CJEU richiamate dal ricorrente come non pertinenti o non applicabili alla fattispecie. Quanto alla configurazione dell'associazione e dell'aggravante mafiosa, la Corte ha ritenuto che la pluralità e la ripetitività degli acquisti, il contenuto economico delle transazioni, la stabilità dei rapporti e i contatti diretti con vertici del clan giustificano la sussistenza di gravi indizi. Ha confermato la necessità della misura cautelare in carcere richiamando anche la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p. e la persistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; impiegata quale reato 'fine' ai capi di imputazione che hanno giustificato la misura cautelare.
Aggravante per i reati commessi agevolando un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il consolidato rapporto di fornitura e il contesto mafioso giustificano la configurazione dell'aggravante come elemento rilevante per la misura cautelare.
Richiamato dal ricorrente in tema di violazione di legge sostanziale e processuale; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non fondate rispetto alla motivazione del Tribunale.
Direttiva 2014/41/UE art. 14 par. 1 e par. 7
Il ricorrente ha invocato garanzie della direttiva relative alla comunicazione e utilizzabilità degli atti; la Corte ha ritenuto che le criticità sollevate non comprovano una violazione idonea a rendere inutilizzabile la prova acquisita tramite O.I.E., richiamando il principio che non è necessaria l'osservanza integrale delle procedure interne dello Stato di esecuzione purché i diritti fondamentali siano rispettati.
Invocato in ordine al divieto di decisioni basate unicamente su trattamento automatizzato; la Corte ha escluso che la formazione della misura cautelare sia riconducibile a un 'trattamento automatizzato' soggetto alle garanzie dell'art. 8.
C.E.D.U. (artt. 6, 47, 52 par.1)
Richiamati dal ricorrente per profili di giusto processo e difesa; la Corte ha valutato che, nella specie, le garanzie fondamentali non sono state violate alla stregua delle argomentazioni difensive.
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati a tutela dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate tali garanzie alla luce della motivazione e delle convergenze probatorie.
artt. 274 e 275 c.p.p. (e art. 275 comma 3)
Disciplina delle misure cautelari: la Corte ha riaffermato la presunzione relativa connessa al reato associativo e il suo valore ai fini della conservazione della misura cautelare, valutando che non vi siano elementi per superarla.
Richiamato nel contesto dei criteri di valutazione degli indizi in sede cautelare, distinguendo il grado richiesto in fase cautelare da quello richiesto per la condanna.
Richiamato per spiegare la diversa intensità probatoria richiesta in sede cautelare rispetto al giudizio di condanna; il Tribunale ha correttamente valutato gli indizi secondo i parametri cautelari.
Regolamento (UE) 2016/679 (art. 22)
Richiamato a supporto dell'obiezione sul trattamento automatizzato; la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina come fonte diretta di invalidità della misura cautelare nella fattispecie.
Sez. U., n. 23755/29-02-2024 (Gjuzi) e n. 23756/29-02-2024 (Giorgi)
Pronunce delle Sezioni Unite che regolano l'acquisizione all'estero di messaggistica su sistemi criptati: la Corte ha fatto leva su questi precedenti per affermare la utilizzabilità delle prove acquisite tramite O.I.E. e per ribadire l'onere della parte che invoca nullità di produrre gli atti e dimostrare incidenza decisiva.
Sentenza C-670/22 CJEU (30/04/2024)
Richiamata dalla Corte per affermare principi di compatibilità con il diritto dell'Unione in tema di acquisizioni e garanzie processuali; la decisione è stata ritenuta coerente con l'orientamento seguito dal Tribunale.
Decisione C‑548/21 (n. 171/2024 CJEU 04/10/2024)
Citata dal ricorrente ma valutata non pertinente dalla Corte rispetto alla fattispecie specifica (riguardava sequestro di telefono e analisi senza intervento di PM/giudice).
Corte EDU, Grande Camera, Yuksel Yalcinkaya c. Turchia
Richiamata dal ricorrente quale precedente di diniego dell'accesso ai contenuti Bylock; la Corte ha ritenuto la pronuncia non direttamente trasferibile alla fattispecie italiana, considerata diversa nella gestione e nelle garanzie processuali.
Massime di principio
- Prove acquisite tramite ordine europeo di indagine (O.I.E.) possono essere utilizzate in Italia anche se raccolte secondo procedure dello Stato estero, purché non emerga una concreta e documentata violazione dei diritti fondamentali; l'onere di provare l'inutilizzabilità grava su chi la eccepisce e richiede la produzione documentale.
- La mera impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei contenuti decriptati; occorre allegare elementi concreti che dimostrino alterazione o inaffidabilità del risultato.
- Per la contestazione dell'utilizzabilità di specifiche conversazioni è necessario indicare quali messaggi sarebbero inutilizzabili e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complesso probatorio; censure generiche sono inammissibili.
- In sede cautelare la valutazione degli indizi richiede un grado di gravità diverso rispetto al giudizio di condanna: è sufficiente un quadro di qualificata probabilità e la presenza di esigenze cautelari attuali; il tempo trascorso non esclude di per sé la necessità della misura se permangono indici di pericolosità.
- Rapporti ripetuti e continuativi di rifornimento di stupefacente, l'entità economica delle transazioni, la fiducia reciproca con i fornitori e i contatti con vertici di un gruppo mafioso possono essere interpreti come elementi sintomatici di adesione associativa anche se l'acquirente non svolge ruoli dirigenziali.
- Per impugnare un'aggravante o la qualificazione giuridica in sede cautelare è necessario dimostrare che la diversa qualificazione inciderebbe sull'an o sul quomodo della misura; altrimenti la censura potrebbe risultare priva di interesse giuridico.
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