Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09272/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva ritenuto integrato il reato di ricettazione sulla base della prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che non vi fosse prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di doglianze già formulate in appello e già disattese con argomentazioni logiche e giuridiche adeguate, senza un effettivo confronto con la motivazione di merito. Ha inoltre rilevato che i giudici di appello avevano indicato plurime ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell'affermazione della piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita di quattro ovini dotati di marchi identificativi.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il reato di ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza illecita del bene; la Corte richiama la motivazione di merito che ha ritenuto provata tale consapevolezza in capo all'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso non può limitarsi a riproporre le censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da un complesso di elementi fattuali e logici che consentano di inferire la consapevolezza dell'origine illecita del bene, non essendo necessaria una prova diretta della conoscenza.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, se non accompagnate da un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La contestazione della valutazione di merito delle risultanze processuali, quando la sentenza d'appello abbia fornito una motivazione congrua e non illogica, non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.