Cassazione Penale, Ordinanza n. 09272/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva ritenuto integrato il reato di ricettazione sulla base della prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che non vi fosse prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di doglianze già formulate in appello e già disattese con argomentazioni logiche e giuridiche adeguate, senza un effettivo confronto con la motivazione di merito. Ha inoltre rilevato che i giudici di appello avevano indicato plurime ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell'affermazione della piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita di quattro ovini dotati di marchi identificativi.
Norme richiamate
Il reato di ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza illecita del bene; la Corte richiama la motivazione di merito che ha ritenuto provata tale consapevolezza in capo all'imputato.
Il ricorso non può limitarsi a riproporre le censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da un complesso di elementi fattuali e logici che consentano di inferire la consapevolezza dell'origine illecita del bene, non essendo necessaria una prova diretta della conoscenza.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, se non accompagnate da un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- La contestazione della valutazione di merito delle risultanze processuali, quando la sentenza d'appello abbia fornito una motivazione congrua e non illogica, non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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