Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12644/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non inammissibile almeno rispetto al terzo motivo. Tuttavia, avendo accertato che il termine di prescrizione è decorso il 4 novembre 2020 e non essendo ricorrenti le condizioni per un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Xhafa Klevis impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per il reato previsto dall'art. 489 cod. pen., contestato in relazione a fatti del 4 maggio 2013. Tra i motivi di ricorso era presente, in particolare, un terzo motivo che denunciava un vizio di motivazione relativo al diniego del beneficio previsto dall'art. 131-bis cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen.

    Norma che identifica il reato per cui l'imputato era stato condannato; la Corte d'appello ne aveva confermato la condanna, ma la Cassazione non è entrata nel merito sostanziale perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Ragione del terzo motivo di ricorso: contestazione del vizio di motivazione sul diniego del beneficio ex art. 131-bis. La Cassazione ha ritenuto il motivo non inammissibile ma, in definitiva, non ha deciso sulla fondatezza del diniego perché la prescrizione ha estinto il reato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per precisare che non sussistevano le condizioni per pronunciare un'assoluzione nel merito; quindi non si è proceduto ad una decisione di merito ma all'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione definitiva, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto, anche se alcuni motivi di ricorso risultano non inammissibili.
  • La verifica delle condizioni per una pronuncia di assoluzione nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) è preliminare: se tali condizioni non sussistono e la prescrizione è già maturata, il giudice non decide sul merito ma estingue il reato.
  • Un vizio di motivazione relativo al diniego di benefici (es. art. 131-bis c.p.) può rendere non inammissibile il ricorso, ma la prevalenza dell'istituto della prescrizione può impedire alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza di quella censura.
  • È fondamentale per la difesa controllare e calcolare tempestivamente i termini di prescrizione: la maturazione della prescrizione può determinare l'annullamento della condanna indipendentemente dall'esito delle questioni sostanziali.
  • Quando il giudice di legittimità accerta l'estinzione del reato per prescrizione, la questione sostanziale (colpevolezza, benefici, vizi di motivazione) può rimanere inesaminata perché sopravvenuta l'estinzione estingue l'azione penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.