Sentenza del 03/04/2019 n. 2985 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 121/2019 TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE - Rilevabilità - Eccezione di parte - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.S. ha impugnato la sentenza n. 17753 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, depositata il 20 dicembre 2017, che aveva dichiarato inammissibile per impossibilità di verificarne la tempestività il ricorso contro un estratto di ruolo relativo a due cartelle IVA per gli anni 1995 e 1999, compensando le spese. In appello ha dedotto l’apparenza della motivazione, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto e la prescrizione quinquennale dei crediti. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito la tardività dell’appello, notificato via PEC il 21 giugno 2018 rispetto alla scadenza del 20 giugno 2018, oltre a contestare l’ammissibilità dell’impugnazione e la propria competenza; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sostenuto la definitività delle cartelle e l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con decisione del 29 marzo 2019, ha accolto l’appello applicando il criterio della ragione più liquida e ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, già specificamente formulata nel ricorso introduttivo. Per la cartella relativa all’IVA 1995, indicata come notificata il 23 luglio 2002, e per quella relativa all’IVA 1999, non risultava depositato alcun atto interruttivo della prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla notifica; il termine era quindi decorso sia alla data del ricorso iniziale sia, a maggior ragione, a quella dell’appello. Le ulteriori questioni sollevate in primo grado e non riproposte sono state considerate rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; le altre eccezioni e deduzioni sono state disattese o assorbite. Le spese del grado d’appello sono state compensate. La sentenza non specifica una pronuncia autonoma sulla dedotta tardività dell’appello né sulle altre questioni di merito.
Norme richiamate
Prescrizione ordinaria decennale
Dalla documentazione in atti emerge che per le cartelle di pagamento n. xxxxxxxxx, asseritamente notificata in data 23.07.2002 (riferita ad i.v.a. anno 1995) e n. xxxxxxxxx (riferita ad i.v.a. anno 1999) non risulta depositato alcun atto che attesti l'interruzione della ordinaria prescrizione decennale iniziata a decorrere dalla loro notifica sicché, alla data di proposizione del ricorso (ed ancor più a quella di deposito del ricorso in appello) risulta intervenuta la prescrizione relativa ai predetti crediti.
Nel caso deciso, il giudice ha considerato applicabile ai crediti delle cartelle il termine ordinario decennale, decorrente dalla notifica, e ha ritenuto maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi documentati.
Articolo 2938 c.c. – rilevabilità della prescrizione su eccezione di parte
Poiché la prescrizione può essere riconosciuta solo in presenza di specifica eccezione, va dato atto che, nel ricorso introduttivo (a pag. 4) parte ricorrente lo ha espressamente eccepito con riferimento proprio alla data di proposizione di detto ricorso.
La prescrizione non è rilevabile d’ufficio: il giudice può riconoscerla soltanto se la parte interessata la eccepisce in modo specifico.
Le ulteriori questioni sollevate nel primo grado del giudizio e non espressamente riproposte devono intendersi rinunziate, a mente dell'articolo 346 c.p.c..
Le questioni sollevate in primo grado e non riproposte espressamente in appello si intendono rinunciate.
Massime di principio
- La prescrizione non può essere dichiarata d’ufficio: il debitore deve sollevarla con un’eccezione specifica.
- Chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare il fatto dal quale il diritto poteva essere esercitato e, quindi, decorre il termine. Una volta individuata la decorrenza, occorre verificare se risultino atti interruttivi.
- Nel caso esaminato, la documentazione non attestava atti interruttivi e il termine decennale decorrente dalla notifica delle cartelle risultava trascorso; il giudice ha quindi accolto l’eccezione tempestivamente formulata.
- In appello, le questioni di primo grado non riproposte espressamente si intendono rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
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