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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24891/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, accogliendo il gravame di BPER, aveva escluso la prescrizione dell'azione revocatoria e dichiarato l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale del 7/10/2010 e dell'atto di svincolo e trasferimento del 9/7/2013. La questione principale era se la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria (art. 2903 c.c.) si interrompa per il mero deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in cancelleria o solo con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (art. 2943 c.c.). La ricorrente sosteneva che il termine decorre dalla notificazione; la banca invocava efficacia interruttiva del deposito del ricorso e della giurisprudenza che valorizza la pendenza del giudizio come momento rilevante

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sulla decorrenza della prescrizione e ha confermato l'orientamento secondo cui, in caso di azione revocatoria instaurata con ricorso sommario ex art. 702-bis c.p.c., il mero deposito del ricorso in cancelleria è idoneo a interrompere la prescrizione, interpretando la locuzione "notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio" come collegata alla proposizione della domanda e alla pendenza del giudizio. La Corte si è discostata dal precedente orientamento (Cass. Sez.1, 12.9.2019 n.22827) che negava efficacia al solo deposito, motivando anche con esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il principio di evitare che l'inerzia del giudice penalizzi la parte. Il motivo relativo alle spese è stato rigettato: la Corte ha ritenuto discrezionale il giudice di merito sulla compensazione, ma ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti in ragione dell'orientamento giurisprudenziale non univoco

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma che disciplina il ricorso per il processo sommario di cognizione; la Corte ha ritenuto che, quando l'azione revocatoria è esercitata con questo rito, il deposito del ricorso in cancelleria possa interrompere la prescrizione

  • art. 2903 c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria; la questione era quale fatto interruttivo debba ritenersi efficace (deposito vs notificazione)

  • art. 2943 c.c.

    Stabilisce che la prescrizione si interrompe con la notificazione dell'atto che inizia il giudizio; la Corte lo interpreta in senso sostanziale collegandolo alla proposizione della domanda e alla pendenza del giudizio, ritenendo che il deposito del ricorso possa equivalere all'avvio della pendenza

  • art. 39, comma 3, c.p.c.

    Disciplina la litispendenza per i giudizi introdotti con ricorso; sebbene taluni orientamenti ritenessero questa norma irrilevante per la prescrizione, la Corte ha valorizzato il rilievo processuale del deposito come momento che instaura la relazione processuale attore/giudice e rende manifesto l'intento di agire

  • art. 2901 c.c.

    Norma sostanziale che disciplina l'actio pauliana; la Corte ha valutato che il ricorso depositato rendeva palese l'intento di esperire l'azione revocatoria

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Riguarda la disciplina delle spese di giudizio; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito ma ha compensato le spese nel giudizio di legittimità per la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale

  • Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n. 24822

    Richiamata come massima sulle "scissione" degli effetti della notificazione; la Corte ha utilizzato le ragioni di quella pronuncia come argomento a favore della rilevanza della pendenza/introduzione della domanda

  • Cass. Sez. 1, sent. 12 settembre 2019, n. 22827

    Precedente di legittimità che aveva escluso l'idoneità del mero deposito del ricorso ex art. 702-bis a interrompere la prescrizione; la Corte qui si è esplicitamente discostata da tale indirizzo

  • Corte costituzionale, sent. 21 maggio 1986, n. 129

    Pronuncia richiamata in precedenti decisioni per questioni connesse alla decorrenza della prescrizione in riti speciali; la Corte ha ritenuto il raffronto non decisivo nel caso di specie

  • Principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 CEDU) e giurisprudenza Corte EDU

    Richiamati per sostenere che negare efficacia al deposito, lasciando la parte in balia dei tempi interni del giudice per la notificazione, può ledere il diritto di accesso alla giustizia e l'effettività della tutela

Massime di principio

  • Se l'azione revocatoria è instaurata con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il deposito del ricorso in cancelleria può interrompere la prescrizione perché rileva la proposizione della domanda e la pendenza del giudizio
  • La formula normativa che collega l'interruzione alla "notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio" va interpretata anche in funzione della pendenza effettiva del giudizio, non solo in senso letterale
  • In presenza di riti introdotti con ricorso (processo sommario, rito del lavoro ecc.) il deposito in cancelleria assume rilievo pratico e può evitare di far dipendere la sorte del diritto dall'adempimento di adempimenti di notificazione rimessi all'ufficio giudiziario
  • Quando esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti su un punto decisivo, il rischio processuale va valutato: in tali situazioni il giudice di merito ha ampia discrezionalità sulle spese e la Corte può compensarle
  • Nel valutare l'interruzione della prescrizione è fondamentale documentare la data di deposito e, se possibile, anche la prova della notificazione: diversamente la parte rischia contestazioni sulla decorrenza
  • Se il diritto può essere fatto valere con più vie processuali (citazione ordinaria o ricorso sommario), occorre valutare case by case quale modalità sia più sicura per interrompere la prescrizione
  • È opportuno considerare anche profili di diritto convenzionale (art. 6 CEDU) quando un'interpretazione letterale potrebbe ledere l'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale

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