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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24895/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bonprix ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, accogliendo l'appello incidentale di Poste Italiane, l'aveva condannata al pagamento di C 571.404,64 per conguagli su spedizioni 2003-2006 e aveva dichiarato inammissibile la riconvenzionale con cui Bonprix chiedeva la restituzione di C 200.000,00 versati al proprio fideiussore. Bonprix deduceva, tra gli altri motivi, l'erronea applicazione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2 del d.l. 29/3/1993 n.82 (conv. L.162/1993) e la qualificazione dei contratti come "a forcella"/autotrasporto anziché come contratti postali; censurava inoltre violazioni nell'interpretazione contrattuale, omissione di esame di documenti e vizi motivazionali relativi alla prova del pagamento a Biver Banca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (limitatamente al primo motivo) ritenendo che la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. 29 marzo 1993, n. 82 (conv. L.162/1993) non sia applicabile ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti da esso conclusi che implicano prestazioni di autotrasporto per conto terzi. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa all'applicazione del termine quinquennale e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito alla stregua del principio di diritto indicato. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili altri motivi: il terzo motivo (sulla prelazione/preclusione della "controeccezione" prescizionale) è stato ritenuto infondato; la domanda riconvenzionale (rimessa sull'asserito pagamento a Biver Banca) è stata confermata di esclusiva valutazione di merito e il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2951 cod. civ.

    La Corte richiede l'applicazione, in linea generale, del termine annuale di prescrizione previsto per i diritti derivanti dal contratto di trasporto anche alle azioni promosse dal gestore del servizio postale contro gli utenti; pertanto tale termine resta rilevante nella disciplina del rapporto postale

  • art. 2, decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (conv. L. 27 maggio 1993, n. 162)

    La norma introduce un termine quinquennale di prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di autotrasporto soggetto al sistema delle tariffe "a forcella"; la Corte ha però stabilito che tale termine non si applica ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale per contratti postali, anche se implicano prestazioni di autotrasporto

  • art. 59, legge 6 giugno 1974, n. 298

    Dispone l'esclusione dei trasporti postali dall'applicazione del Titolo relativo alle tariffe "a forcella"; contribuisce alla conclusione che la disciplina speciale dell'autotrasporto a forcella non si estende ai trasporti postali

  • art. 1680 cod. civ.

    Richiama l'applicabilità delle norme del contratto di trasporto al trasporto postale; la Corte utilizza tale richiamo per riconoscere l'applicabilità dell'art. 2951 ma distingue la disciplina speciale delle tariffe a forcella

  • art. 1737 cod. civ.

    Definisce il contratto di spedizione; la Corte osserva che la disciplina del trasporto trova applicazione anche nei rapporti di spedizione, ma ciò non comporta l'automatica estensione della disciplina delle tariffe a forcella al servizio postale

  • artt. 1362 e 1363 cod. civ.

    Criteri di interpretazione del contratto citati dalle parti; la Corte richiede un'interpretazione coerente con la qualificazione normativa del servizio come postale e non come autotrasporto soggetto a regime "a forcella"

  • art. 115, 183, 2938, 360 cod. proc. civ. (e connessi artt. processuali)

    Richiamati in tema di preclusioni, controeccezione e sindacato in cassazione: la Corte conferma che la deduzione circa l'applicabilità di un termine prescrizionale diverso puo' essere una controeccezione dedotta anche in corso di giudizio e rilevabile d'ufficio se fondata su fatti già allegati; inoltre ricorda i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di merito

Massime di principio

  • Quando il rapporto è con un gestore del servizio postale, i diritti fatti valere dall'operatore postale vanno trattati, di norma, secondo la disciplina del trasporto applicabile al servizio postale; tuttavia la speciale disciplina delle tariffe "a forcella" e il relativo termine quinquennale non si estendono automaticamente alle azioni promosse dal gestore postale se la legge (es. art. 59 L.298/1974) esclude i trasporti postali dal campo di applicazione della disciplina a forcella
  • La qualificazione del contratto (postale vs. autotrasporto a conto terzi) è decisiva per definire il regime di prescrizione applicabile: occorre valutare la natura del servizio alla luce della normativa specifica e delle clausole contrattuali, privilegiando la disciplina speciale quando la legge la destina al servizio postale
  • La deduzione in corso di causa di un termine prescrizionale diverso ("controeccezione") è ammissibile e può essere rilevata d'ufficio se fondata su fatti già allegati; l'omessa indicazione iniziale non impedisce automaticamente la sua valutazione successiva, salvo che comporti introduzione di fatti nuovi non previamente allegati
  • Le valutazioni di fatto e l'apprezzamento della prova compiuti dai giudici di merito (es. sull'effettivo pagamento al fideiussore) di norma non sono sindacabili in sede di cassazione, salvo vizio logico-manifestamente illogico o motivazione meramente apparente che emerga dal testo della sentenza
  • Se la Corte di merito applica erroneamente una norma di prescrizione, la Cassazione può cassare e rinviare la causa perché il giudice di merito riesamini il merito alla luce del corretto regime prescrizionale; non sempre ciò determina una vittoria definitiva dell'attore o del convenuto, ma impone nuovo esame del credito

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