Cassazione Civile, Ordinanza n. 36512/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura esecutiva)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso davanti alla sezione agraria per ottenere la risoluzione per inadempimento di contratti agrari relativi a fondi pignorati, con condanna al rilascio del bene e al pagamento dei canoni arretrati. In appello la parte soccombente aveva contestato, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva per asserita cessione del contratto, la compensazione con pretesi crediti per migliorie e il mancato termine di grazia. In cassazione, con un unico motivo formalmente ricondotto all'art. 360, n. 4, c.p.c., si lamentava la nullità della sentenza per omessa/insufficiente/carente motivazione sulla legittimazione ad agire della controparte: secondo il ricorrente, l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione alla gestione del bene pignorato non avrebbe incluso il suo nominativo tra gli occupanti da sfrattare e quindi l'azione sarebbe stata proposta da soggetto privo di potere rappresentativo. La Corte ha rilevato che la censura era contraddittoria rispetto alle difese svolte nei gradi di merito, oltre che generica, non autosufficiente e basata sulla trascrizione di un provvedimento esecutivo in parte illeggibile; ha inoltre osservato che la dedotta nullità era in realtà un vizio di motivazione formulato in modo non più consentito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, da un lato, la contraddittorietà tra le eccezioni svolte nei gradi di merito e la diversa doglianza proposta in cassazione; dall'altro, la genericità della censura, la mancata chiara riproduzione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, l'assenza di prova che la questione fosse stata realmente devoluta nei precedenti gradi e la sostanziale riconducibilità del motivo a un vizio motivazionale denunciato con formula non più prevista. Non sono state liquidate spese di legittimità perché la controparte aveva depositato soltanto una memoria di costituzione e non un controricorso. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, in quanto la causa agraria è esente per legge.
Norme richiamate
art. 45 L. 3 maggio 1982, n. 203
ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203
richiamato come base della domanda di risoluzione del contratto agrario per inadempimento
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era in realtà un vizio di motivazione formulato in modo non più previsto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere coerente con le difese svolte nei gradi di merito: una tesi nuova e incompatibile con quella precedentemente prospettata può rendere il motivo inammissibile per contraddittorietà.
- La denuncia di nullità della sentenza non può essere utilizzata surrettiziamente per dedurre un vizio di motivazione non più consentito dal sistema di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e fondato su atti chiaramente riprodotti o comunque verificabili; la trascrizione parziale o illeggibile di un documento non consente il controllo di legittimità.
- È inammissibile la censura che non chiarisca se la questione prospettata sia stata effettivamente dedotta e trattata nei precedenti gradi di giudizio.
- In assenza di controricorso, la mera memoria di costituzione della parte resistente non comporta la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; inoltre, nelle cause agrarie esenti per legge, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →