Cassazione Penale, Sentenza n. 33740/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del riesame, denunciando: 1) insufficiente e illogica motivazione rispetto agli artt. 110 e 624-bis c.p., con particolare censura sull'uso dei tabulati telefonici e sulla mancata specificazione del contributo concreto ai singoli furti; 2) incompletezza, equivocità e incerte attribuibilità delle conversazioni intercettate; 3) carenza di elementi a sostegno del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), mancando prova di stabilità organizzativa, ripartizione di ruoli e struttura permanente; 4) erronea valutazione della incongruità delle misure cautelari alternative (art. 275 c.p.p.), opponendosi alla custodia in carcere e proponendo domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati i primi tre motivi (grave indizi di colpevolezza risultano da un compendio probatorio che non si limita ai tabulati: intercettazioni telefoniche e ambientali, videoregistrazioni che hanno ripreso il volto di una indagata, e descrizione dei ruoli assegnati agli indagati). In ordine all'associazione, è stato ritenuto legittimo dedurre l'esistenza del sodalizio dalle modalità e dalla sistematica commissione dei furti e dall'utilizzo di mezzi strumentali (autovetture e utenze intestate a prestanomi). Il motivo relativo alle misure alternative è stato respinto: il Tribunale ha valutato la spiccata capacità criminale, l'assenza di attività lecita e precedenti comportamenti (tornati a delinquere e tentativo di eludere l'identificazione, anche dando fuoco a un veicolo) come elementi che rendono inidonei domiciliari e braccialetto; ne consegue la necessità della custodia in carcere. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
norma richiamata per la competenza del Tribunale del riesame a esaminare e confermare le misure cautelari disposte dal GIP
norma richiamata nella vicenda per la rinnovata applicazione della misura cautelare da parte del Giudice competente dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale di altro giudice
riferimento al concorso di persone nel reato; i ricorrenti contestavano la mancata specificazione del contributo personale ai singoli reati
norma relativa al tipo di furto contestato (capi 'fine'); utilizzata nella contestazione e nella valutazione degli indizi
norma sull'associazione per delinquere: la sentenza interpreta che l'esistenza del sodalizio può essere desunta dalla commissione sistematica di reati e dalle modalità organizzative e strumentali
artt. 273 e 192 cod. proc. pen.
richiamate in relazione alla disciplina e valutazione delle intercettazioni e delle prove; contestate dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la rivalutazione del materiale probatorio in questa sede
art. 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
riguardano i criteri di applicazione delle misure cautelari e la valutazione della adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto); la Corte ha ritenuto motivate le ragioni per escluderne l'idoneità
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può fondarsi su un insieme di elementi (tabulati, intercettazioni, videoregistrazioni, modalità operative) e non su un unico indizio isolato; la valutazione complessiva può giustificare la custodia cautelare.
- In sede di legittimità non è consentita una piena rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono un nuovo esame delle prove sono, di norma, inammissibili.
- L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta dalla ripetitività e dalla sistematicità dei reati e dalle modalità organizzative e strumentali (uso di prestanomi, autovetture e utenze intestate ad altri), oltre che dalla ripartizione di compiti operativi.
- Per ottenere misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) è necessario contestare con specificità e prove concrete l'insussistenza delle esigenze cautelari: deduzioni generiche o ipotesi non convincenti sono insufficienti.
- La condotta pregressa del soggetto (assenza di lavoro lecito, recidiva, atti volti a eludere l'identificazione) incide significativamente sulla valutazione dell'idoneità di misure alternative alla custodia in carcere.
- I mezzi di prova tecnici (localizzazione telefonica, intercettazioni, videosorveglianza) acquistano rilievo probatorio se inseriti in un quadro logico e motivato che ne spieghi la rilevanza e la riconducibilità agli indagati.
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