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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33740/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale del riesame, denunciando: 1) insufficiente e illogica motivazione rispetto agli artt. 110 e 624-bis c.p., con particolare censura sull'uso dei tabulati telefonici e sulla mancata specificazione del contributo concreto ai singoli furti; 2) incompletezza, equivocità e incerte attribuibilità delle conversazioni intercettate; 3) carenza di elementi a sostegno del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), mancando prova di stabilità organizzativa, ripartizione di ruoli e struttura permanente; 4) erronea valutazione della incongruità delle misure cautelari alternative (art. 275 c.p.p.), opponendosi alla custodia in carcere e proponendo domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati i primi tre motivi (grave indizi di colpevolezza risultano da un compendio probatorio che non si limita ai tabulati: intercettazioni telefoniche e ambientali, videoregistrazioni che hanno ripreso il volto di una indagata, e descrizione dei ruoli assegnati agli indagati). In ordine all'associazione, è stato ritenuto legittimo dedurre l'esistenza del sodalizio dalle modalità e dalla sistematica commissione dei furti e dall'utilizzo di mezzi strumentali (autovetture e utenze intestate a prestanomi). Il motivo relativo alle misure alternative è stato respinto: il Tribunale ha valutato la spiccata capacità criminale, l'assenza di attività lecita e precedenti comportamenti (tornati a delinquere e tentativo di eludere l'identificazione, anche dando fuoco a un veicolo) come elementi che rendono inidonei domiciliari e braccialetto; ne consegue la necessità della custodia in carcere. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la competenza del Tribunale del riesame a esaminare e confermare le misure cautelari disposte dal GIP

  • art. 27 cod. proc. pen.

    norma richiamata nella vicenda per la rinnovata applicazione della misura cautelare da parte del Giudice competente dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale di altro giudice

  • art. 110 cod. pen.

    riferimento al concorso di persone nel reato; i ricorrenti contestavano la mancata specificazione del contributo personale ai singoli reati

  • art. 624-bis cod. pen.

    norma relativa al tipo di furto contestato (capi 'fine'); utilizzata nella contestazione e nella valutazione degli indizi

  • art. 416 cod. pen.

    norma sull'associazione per delinquere: la sentenza interpreta che l'esistenza del sodalizio può essere desunta dalla commissione sistematica di reati e dalle modalità organizzative e strumentali

  • artt. 273 e 192 cod. proc. pen.

    richiamate in relazione alla disciplina e valutazione delle intercettazioni e delle prove; contestate dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso la rivalutazione del materiale probatorio in questa sede

  • art. 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.

    riguardano i criteri di applicazione delle misure cautelari e la valutazione della adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto); la Corte ha ritenuto motivate le ragioni per escluderne l'idoneità

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può fondarsi su un insieme di elementi (tabulati, intercettazioni, videoregistrazioni, modalità operative) e non su un unico indizio isolato; la valutazione complessiva può giustificare la custodia cautelare.
  • In sede di legittimità non è consentita una piena rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono un nuovo esame delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta dalla ripetitività e dalla sistematicità dei reati e dalle modalità organizzative e strumentali (uso di prestanomi, autovetture e utenze intestate ad altri), oltre che dalla ripartizione di compiti operativi.
  • Per ottenere misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) è necessario contestare con specificità e prove concrete l'insussistenza delle esigenze cautelari: deduzioni generiche o ipotesi non convincenti sono insufficienti.
  • La condotta pregressa del soggetto (assenza di lavoro lecito, recidiva, atti volti a eludere l'identificazione) incide significativamente sulla valutazione dell'idoneità di misure alternative alla custodia in carcere.
  • I mezzi di prova tecnici (localizzazione telefonica, intercettazioni, videosorveglianza) acquistano rilievo probatorio se inseriti in un quadro logico e motivato che ne spieghi la rilevanza e la riconducibilità agli indagati.

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