Sentenza n. 1590/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento iscritto al protocollo generale n. -OMISSIS- di “dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia e contestuale ordinanza di ripristino ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001”; - di tutti atti relativi al procedimento amministrativo avviato in data 03.08.2022 e iscritto al protocollo generale n. 420895/2022 e, segnatamente, della “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 2, 7, 8, 10 della legge 241/1990 finalizzato alla dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia della SCIA in sanatoria, con contestuale ordinanza di ripristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale conseguente alla SCIA in sanatoria presentata per la chiusura di una tettoia realizzata sulla base di un precedente titolo edilizio. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 10 e 33 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per travisamento e illogicità, sostenendo che le modifiche contestate — assenza di pilastrini, sostituzione della copertura in policarbonato con una lastra sandwich e installazione di serramenti amovibili — costituissero difformità parziali e non variazioni essenziali o totale difformità. Hanno inoltre sostenuto che la demolizione avrebbe arrecato pregiudizio alle parti legittimamente realizzate, rendendo applicabile la fiscalizzazione dell'abuso. Con il secondo motivo hanno dedotto il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando che il Comune non avesse indicato le ragioni concrete e giuridiche per cui la SCIA in sanatoria non fosse idonea a regolarizzare l'intervento. Con il terzo motivo hanno dedotto il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 4, 5, 7 e 29 l. 241/1990 e l'eccesso di potere, sostenendo di avere appreso solo con l'ordinanza che la tettoia sviluppasse superficie lorda e che tale caratteristica impedisse la sanatoria, senza avere avuto la possibilità di interloquire sul punto nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il secondo motivo e ha annullato l'atto impugnato. Ha ritenuto che, a fronte della presentazione di un titolo edilizio in sanatoria, il Comune debba indicare specificamente le ragioni per cui il titolo non sia idoneo a regolarizzare l'abuso, individuando le norme edilizie o i vincoli che impediscono la realizzazione dell'opera. Nel caso concreto, l'amministrazione si era limitata a qualificare l'intervento come variazione essenziale e totale difformità rispetto al precedente permesso, riproducendo sostanzialmente la motivazione dell'ordine di demolizione, senza spiegare perché il deposito del titolo in sanatoria fosse giuridicamente inidoneo. Il riferimento al PGT e all'inserimento dell'immobile nel Tessuto Urbano Consolidato, quale Ambito di Rinnovamento Urbano e Ambito di Rigenerazione Ambientale, non dimostrava l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta né chiariva l'impossibilità di realizzare l'opera. Il TAR ha inoltre rilevato che la natura precaria di un'opera non dipende dai materiali o dalla facile amovibilità, ma dalla temporaneità e contingenza delle esigenze soddisfatte, e che non risultava accertato che la struttura eccedesse i limiti delle VEPA rientranti nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati, essendo il ricorso già fondato per difetto di motivazione. Le spese sono state compensate nei confronti del Comune; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata, che aveva revocato la costituzione.
Norme richiamate
Richiamato quale base dell'ordinanza di ripristino adottata dal Comune.
Richiamati in relazione alla SCIA in sanatoria presentata dai proprietari.
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La sanatoria presuppone la doppia conformità urbanistica ed edilizia; il Comune deve pronunciarsi con adeguata motivazione sulla domanda e spiegare le ragioni dell'eventuale inidoneità del titolo a regolarizzare l'intervento.
art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001
Rientrano nell'edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio.
La struttura non può essere qualificata illegittima senza accertare previamente se rientri nei limiti delle VEPA ammesse in edilizia libera.
Impone una motivazione concreta e adeguata del diniego o della dichiarazione di inefficacia del titolo edilizio in sanatoria.
artt. 4, 5, 7 e 29 l. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti in relazione al difetto di istruttoria e alla mancata possibilità di partecipare al procedimento; il giudice non ha deciso autonomamente tali censure, avendo accolto il ricorso per difetto di motivazione.
Richiamato dal provvedimento impugnato quale base della qualificazione dell'intervento come variazione essenziale.
art. 54 l.r. 12/2005
Richiamato dal provvedimento comunale in relazione alla qualificazione dell'intervento come variazione essenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- Quando il proprietario presenta un titolo edilizio in sanatoria, l'amministrazione non può limitarsi a richiamare la precedente qualificazione dell'opera come abusiva o difforme dal titolo originario, ma deve motivare specificamente per quali ragioni il nuovo titolo sia inidoneo a regolarizzare l'intervento, indicando le norme edilizie o i vincoli che impediscono la sanatoria.
- Il mero riferimento all'inserimento dell'immobile in una determinata zona del PGT non dimostra l'impossibilità di sanare o autorizzare l'intervento se l'amministrazione non individua le conseguenze normative concrete della zonizzazione e non accerta l'esistenza di un vincolo di inedificabilità o di altro impedimento giuridico.
- La natura precaria di un'opera edilizia dipende dalla temporaneità e contingenza dell'esigenza cui essa è destinata, non dalla tipologia dei materiali utilizzati né dalla sua maggiore o minore facilità di rimozione.
- Prima di qualificare una struttura vetrata come abusiva, l'amministrazione deve verificare se essa rientri nella disciplina delle VEPA ammesse in edilizia libera dall'art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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