Cassazione Civile, Ordinanza n. 12779/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di accertamento della comproprietà di una corte adiacente ai fabbricati delle parti, censita al catasto e utilizzata come parcheggio, e aveva dichiarato inammissibile la domanda di regolamentazione dell'uso dell'area. In concreto, sostenevano che dai titoli di acquisto risultasse la comproprietà solo in capo a loro e ad altri due soggetti, e non anche agli ulteriori convenuti; lamentavano inoltre che l'area non avesse natura condominiale, che mancasse un titolo traslativo in favore delle controparti e che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere necessaria una preventiva convocazione dell'assemblea dei comproprietari prima di adire il giudice per la regolazione dell'uso. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che dai titoli non emergesse una prova contraria alla presunzione di condominialità, valorizzando la funzione dell'area di dare aria e luce ai fabbricati e la destinazione a parcheggio per i proprietari frontisti; aveva inoltre affermato che la domanda di regolamentazione era inammissibile per difetto di previa iniziativa assembleare e per difetto di specificità, oltre che per mancata produzione dei titoli edilizi. La Cassazione ha esaminato sei motivi: il primo sulla non contestazione e sull'art. 115 c.p.c.; i motivi secondo, terzo e quarto sulla violazione degli artt. 1100, 1117, 1350, 1376, 1470 e 2643 c.c. e sull'asserito errore nell'accertamento della natura condominiale e della proprietà; il quinto sulla pretesa incompatibilità tra l'ammissione dell'interesse ad agire e il successivo rigetto nel merito; il sesto sull'art. 1105, comma 4, c.c. e sull'inammissibilità della domanda di regolamentazione dell'uso. Tutte le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili, perché dirette a contestare valutazioni di merito, apodittiche rispetto all'accertamento della Corte territoriale, o perché non confrontate con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura sulla non contestazione non si confrontava con l'originaria domanda, che era più ampia, e comunque non poteva operare nei confronti dei convenuti non costituiti. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, rilevando che i ricorrenti pretendevano una rivalutazione del merito e delle prove, senza denunciare specifiche violazioni delle norme sull'interpretazione dei contratti; ha osservato che il riferimento ai titoli non valeva a provare una proprietà esclusiva dei soli ricorrenti e di altri due soggetti, né a superare la presunzione di condominialità fondata sulle caratteristiche e sulla destinazione dell'area. Il quinto motivo è stato respinto perché confondeva il piano dell'interesse ad agire con quello della fondatezza della domanda: l'accertamento dell'interesse non impedisce il rigetto nel merito. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento dell'inammissibilità della domanda di regolamentazione dell'uso. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ritenuta la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita
La non contestazione opera nei limiti dei fatti allegati in modo specifico e solo nei confronti della parte costituita; non può essere invocata per trasformare in prova un'allegazione diversa da quella originaria.
Richiamato come norma sulla comunione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito sull'appartenenza dell'area.
La presunzione di condominialità dell'area comune può essere desunta dalle caratteristiche strutturali del bene e dalla sua destinazione funzionale; il titolo deve offrire elementi contrari idonei a superarla.
Richiamato per contestare l'asserita mancanza di titolo traslativo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non incideva sulla ratio decidendi e chiedeva una nuova valutazione dei titoli.
Invocato sul trasferimento del diritto reale, ma senza specifiche censure di interpretazione contrattuale; la Corte ha escluso che i titoli producessero il risultato sostanziale sostenuto dai ricorrenti.
Richiamato nel quadro della doglianza sulla compravendita e sui titoli di provenienza, senza esito utile per i ricorrenti.
Invocato in relazione alla trascrizione e ai titoli di acquisto, ma la censura è stata reputata generica e diretta al merito.
L'interesse ad agire si valuta sulla base della sola prospettazione attorea; il suo riconoscimento non preclude il successivo rigetto della domanda nel merito.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un preteso vincolo derivante dalla sentenza non definitiva, ma la Corte ha escluso che l'accertamento dell'interesse ad agire producesse giudicato sul merito.
Richiamato nella rubrica del motivo, senza autonoma decisività rispetto alla ratio della decisione.
In tema di comunione, prima di rivolgersi al giudice per i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune occorre, in linea di principio, provocare la deliberazione dell'assemblea dei comproprietari; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché non confrontata con tutte le rationes decidendi.
La Corte, decidendo in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la condanna equitativa per responsabilità aggravata e la ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o manifesta infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Usato come parametro generale per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato per tener conto del valore indeterminato e della complessità della controversia nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: se il motivo mira solo a sovvertire l'accertamento compiuto dal giudice di merito, è inammissibile.
- La non contestazione rileva solo rispetto ai fatti allegati in modo specifico e nei confronti della parte costituita; non consente di sovrapporre alla domanda originaria una diversa ricostruzione fattuale non esaminata dal giudice di merito.
- Quando si contesta l'interpretazione di un titolo di acquisto o di un atto negoziale, occorre dedurre specificamente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale; in mancanza, la doglianza resta un mero dissenso sul merito.
- La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. può essere vinta solo da elementi contrari idonei, mentre caratteristiche strutturali dell'area e sua destinazione funzionale possono legittimare l'accertamento della comunione.
- L'accertamento dell'interesse ad agire riguarda la mera prospettazione della domanda e non equivale a pronuncia sulla sua fondatezza: il riconoscimento della condizione dell'azione non impedisce il rigetto nel merito.
- Se una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: l'attacco a una sola di esse comporta inammissibilità o comunque il permanere della decisione impugnata.
- In tema di amministrazione della cosa comune, la richiesta al giudice dei provvedimenti ex art. 1105, comma 4, c.c. presuppone, di regola, la previa sollecitazione della deliberazione dei comproprietari, salvo che la censura investa specificamente tutte le basi autonome della decisione di inammissibilità.
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