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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14203/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di una convenzione per il servizio RSU affidato a una società poi fallita. La curatela chiede, in via principale, l'accertamento del diritto della società in bonis alla revisione del contratto per adeguare i corrispettivi ai maggiori costi sostenuti per personale e gestione di attività non previste originariamente, con condanna del comune al pagamento di una somma; in subordine domanda il pagamento della stessa somma a titolo di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale valorizzando una delibera comunale ritenuta ricognitiva di debito; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello principale del comune e rigettato anche l'appello incidentale della curatela, ritenendo: non specificamente impugnata la ratio sull'ultrapetizione; non dimostrata l'attivazione del procedimento di revisione prezzi previsto dal contratto; preclusa la deduzione di alcuni fatti perché prospettati solo in appello; non esperibile l'azione di arricchimento in presenza di un rimedio tipico contrattuale. In cassazione la curatela deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che non vi era ultrapetizione e che il Tribunale aveva deciso sulla responsabilità contrattuale; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la delibera comunale fosse stata adottata proprio a seguito di richiesta di revisione prezzi e che il riferimento all'art. 1467 c.c. fosse inconferente perché il contratto era già sciolto per il fallimento; 3) omesso esame e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., contestando l'affermazione di tardività della deduzione del comportamento del comune quale ente controllante e sostenendo di averla introdotta tempestivamente in primo grado; 4) violazione dell'art. 2042 c.c., sostenendo che la curatela non poteva esercitare l'azione tipica di revisione del prezzo e che la motivazione della Corte era contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato che il fatto relativo al ruolo di controllo esercitato dal comune fosse stato introdotto solo in appello, mentre dagli atti risultava dedotto già in primo grado con memoria ex art. 183 c.p.c.; ha quindi ravvisato un error in procedendo e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese. Ha rigettato il primo motivo perché non colpiva specificamente la ratio decidendi sull'ultrapetizione; ha dichiarato inammissibile il secondo per mancata specifica trascrizione/illustrazione della clausola contrattuale e per difetto di specificità; ha rigettato il quarto, affermando che la domanda di arricchimento senza causa era sussidiaria rispetto a un diritto di credito che trovava titolo nel rapporto contrattuale e che, quindi, non era esperibile. La Corte ha inoltre accolto l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di un'espressione sconveniente contenuta nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché non aveva colpito specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sul vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata decisività del fatto asseritamente omesso, in assenza della puntuale indicazione della clausola contrattuale rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la rilevanza di una doglianza formulata in modo contraddittorio, perché già diretta a contestare la ratio decidendi e insieme a lamentare un'apparente mancanza di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La denuncia di motivazione apparente è stata respinta/inammissibile per difetto di specificità rispetto alla reale ratio della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale, ma la censura non è stata ritenuta scrutinabile o specifica.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione degli atti processuali è stato considerato assolto dal ricorrente nel terzo motivo, consentendo il sindacato sull'error in procedendo.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il fatto decisivo fosse stato allegato tempestivamente in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello come istituto relativo allo squilibrio sopravvenuto e alla possibile risoluzione del contratto per eccessiva onerosità; la Cassazione ha rilevato che il riferimento del giudice di merito era alla posizione della società in bonis.

  • art. 81 l. fall.

    Menionato dalla ricorrente per sostenere che, essendo intervenuto il fallimento, il contratto era già sciolto; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è stata esclusa perché sussidiaria e non esperibile quando la pretesa trae origine da un rapporto contrattuale e da un'azione tipica astrattamente esperibile.

  • art. 89 c.p.c.

    È stata disposta la cancellazione di un'espressione sconveniente e offensiva rivolta al giudice, perché eccedente i limiti del diritto di critica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione o di error in procedendo è inammissibile se non colpisce in modo specifico la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione del fatto storico, la sua decisività e la specifica allegazione degli atti o documenti rilevanti; in mancanza di trascrizione o illustrazione sufficiente della clausola contrattuale o del dato processuale richiamato, la censura non è scrutinabile.
  • Quando la parte intende far valere un fatto introdotto tempestivamente nel giudizio di merito, la Corte di cassazione può ravvisare un error in procedendo se il giudice d'appello lo considera erroneamente dedotto solo in grado di appello, purché il ricorrente assolva l'onere di specifica indicazione degli atti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
  • L'azione generale di arricchimento ex art. 2042 c.c. è sussidiaria: non è ammessa se la pretesa risarcitoria o indennitaria deriva da un rapporto contrattuale e il titolare dispone, almeno in astratto, di un'azione tipica fondata su quel rapporto.
  • Le espressioni offensive o sconvenienti rivolte al giudice negli atti difensivi possono essere cancellate ai sensi dell'art. 89 c.p.c. quando eccedano i limiti del diritto di critica e del rispetto dovuto all'amministrazione della giustizia.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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