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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10593/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Genova del 26/01/2023. HAJ HAMIDA HAMZA, tramite avv. Cristian Urbini, deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. FRIDHI HAFEDH, tramite avv. Eugenio Aluffi, proponeva tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla qualifica di cittadino extracomunitario irregolare e alla finalità di profitto del trasporto, lamentando l'uso del criterio di "proprietà transitiva" tra le persone trasportate; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. a) D.Lgs. 286/1998, sostenendo che l'ingresso illegale era accertato solo in Slovenia e non in Italia; (3) violazione di legge circa l'interpretazione dell'art. 12 D.Lgs. 286/1998 relativa alla sottrazione dell'aggravante al giudizio di bilanciamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la motivazione della Corte territoriale, integrata con la sentenza di primo grado, è stata ritenuta adeguata e coerente in ordine alla responsabilità e alle condizioni contestate (compresa la valutazione della finalità di profitto e della qualità di cittadino extracomunitario del soggetto trasportato). Quanto all'aggravante dell'art. 12 comma 3 D.Lgs. 286/1998, la Corte ha confermato la corretta applicazione da parte del giudice d'appello rilevando che gli extracomunitari fermati in Slovenia erano attesi in Italia e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul regime di applicazione e sul divieto di bilanciamento tra alcune aggravanti e le attenuanti. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rilevata la sufficienza della motivazione della Corte territoriale integrata con la sentenza di primo grado: la doglianza generica sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento è stata respinta come priva di pregio.

  • art. 12 D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater

    Confermato che le aggravanti previste costituiscono aumenti speciali della pena e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di alcune combinazioni (es. commi 3 e 3-bis/3-ter) opera il divieto di bilanciamento con alcune attenuanti; inoltre la circostanza aggravante può essere ritenuta sussistente anche se l'illecito coinvolgente l'ingresso è emerso in territorio straniero quando risulti che gli stranieri erano attesi in Italia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Permette la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende per la responsabilità dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha quantificato l'importo in euro 3.000.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 40982 del 21/06/2018 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per chiarire il criterio applicabile alle aggravanti dell'art. 12 T.U. immigrazione e il loro rapporto con le attenuanti: disciplina l'ordine di applicazione delle circostanze e il divieto di bilanciamento in presenza di determinate aggravanti ad effetto speciale.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità richiede che la censura sul vizio di motivazione sia specifica; deduzioni generiche sono manifestamente infondate se la motivazione di merito, anche integrata con il primo grado, mostra adeguata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni della decisione.
  • La valutazione delle condizioni personali e della finalità del trasporto (es. profitto) può essere fondata su elementi complessivi dell'istruttoria anche quando non tutti i trasportati siano stati identificati personalmente, purché vi siano indizi probanti e collegamenti investigativi che giustifichino la "trasposizione" delle conclusioni.
  • L'aggravante di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 può essere riconosciuta anche se parte della condotta si è svolta in territorio straniero, quando emerga che gli stranieri erano attesi in Italia e la condotta costituisce pericolo di ingresso o ingresso diretto in Italia.
  • In presenza di aggravanti ad effetto speciale previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 12 T.U. immigrazione vige un rigoroso ordine di applicazione e limitazioni al bilanciamento con le attenuanti: il giudice deve seguire la disciplina stabilita dalla giurisprudenza di legittimità evitando soluzioni che, di fatto, elidano il vincolo normativo.
  • L'inammissibilità dei ricorsi per carenze formali o per motivazioni generiche può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche l'obbligo di versamenti alla cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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