Cassazione Civile, Ordinanza n. 06088/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 emesso nei confronti di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello del Comune, ha ritenuto non spettante l’esenzione/detrazione invocata perché dagli atti anagrafici risultava che i soci assegnatari avevano trasferito la residenza solo tra dicembre 2010 e gennaio 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 3, d.l. n. 93/2008, sostenendo che, trattandosi di cooperativa a proprietà indivisa, la detrazione per abitazione principale dovesse applicarsi e che la CTR avesse erroneamente dato rilievo decisivo alla sola data di trasferimento della residenza anagrafica, senza considerare l’effettiva dimora abituale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha distinto il regime delle cooperative a proprietà divisa da quello delle cooperative a proprietà indivisa, affermando che per queste ultime la cooperativa resta soggetto passivo ICI anche dopo l’assegnazione degli alloggi, mentre la detrazione per abitazione principale si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Tuttavia, la Corte ha condiviso l’accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello, secondo cui non era stata provata la dimora abituale dei soci negli immobili in epoca anteriore all’annualità accertata, né risultava un trasferimento della residenza utile a fondare il beneficio. Perciò la sentenza impugnata è stata confermata e la società è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La detrazione prevista per l’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Ai fini ICI, l’abitazione principale non coincide necessariamente con la sola residenza anagrafica, potendo il contribuente provare l’effettivo utilizzo come dimora abituale.
art. 1, comma 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa dell’esenzione invocata.
art. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per gli immobili in corso di costruzione, fino all’ultimazione dei lavori o all’utilizzo anticipato, la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il fabbricato in corso d’opera.
art. 13, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Dopo l’ultimazione dei lavori, la base imponibile è determinata applicando i moltiplicatori alle rendite catastali rivalutate.
art. 98, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165
Richiamato per il momento di assegnazione dell’alloggio nella cooperativa a proprietà divisa.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Parametra l’importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, il soggetto passivo ICI resta la cooperativa, poiché i soci assegnatari non acquistano su tali immobili un diritto di proprietà o altro diritto reale rilevante ai fini dell’imposta.
- La detrazione ICI per abitazione principale si applica anche agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, la residenza anagrafica non è elemento esclusivo né decisivo: l'abitazione principale può essere provata anche tramite l'effettiva dimora abituale, trattandosi di presunzione relativa.
- Se il giudice di merito accerta in fatto, con motivazione congrua, che manca la prova della dimora abituale o che l’immobile non era ancora adibito ad abitazione principale nel periodo rilevante, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o di errori di diritto.
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