Cassazione Penale, Sentenza n. 41541/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di nullità della sentenza di condanna n. 992/2018 per mancata traduzione degli atti nella lingua a lui comprensibile (indiano), deducendo violazione del diritto di difesa e chiedendo, alternativamente, la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Ha aggiunto che in altro procedimento era stato nominato un interprete di lingua indiana, prova della sua ignoranza dell'italiano.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato, sulla base degli atti di polizia giudiziaria e di circostanze oggettive (residenza stabile in Italia, iscrizione anagrafica dal 2010, elezione di domicilio presso difensore di fiducia, dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, rinuncia a comparire), che l'imputato conosceva sufficientemente la lingua italiana e non era necessario nominare un interprete. La Corte ha inoltre escluso che ricorrano condizioni di forza maggiore o caso fortuito ai fini dell'art. 175 cod. proc. pen. e ha confermato che la nomina di interprete non è automatica per lo straniero ma subordinata alla dichiarazione/accertamento dell'incapacità di comprensione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma non impone la nomina automatica dell'interprete per lo straniero; il diritto all'interprete sussiste se l'imputato dichiara o dimostra di non comprendere l'italiano e l'Autorità deve valutare la necessità. L'accertamento può fondarsi anche su atti di polizia giudiziaria e su circostanze di fatto
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la restituzione nel termine per impugnare quando vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva; richiede che il procedimento di servizio sia stato validamente concluso e che la mancata conoscenza non sia riconducibile ad atto volontario del condannato; non basta l'assenza generica di traduzione se non sussistono condizioni di forza maggiore
Riguarda la nullità del titolo esecutivo per difetto di conoscenza legale; la giurisprudenza limita l'uso dell'incidente di esecuzione per far valere nullità insanabili successive al passaggio in giudicato, rimandando eventualmente ad altri rimedi (es. rescissione)
Strumento per la rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o di altri vizi che hanno impedito l'esercizio dei rimedi ordinari
Norma che disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato. Le relative conseguenze processuali incidono sulla possibilità e sulla qualificazione dei rimedi successivi
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio di conservazione applicabile solo ai rimedi espressamente qualificati come impugnazioni dal codice, non alla restituzione nel termine
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Decreto legislativo n. 286/1998 (artt. richiamati)
Normativa relativa alla materia di immigrazione e alle fattispecie di reato contestate in primo grado (richiamata nella motivazione della condanna originaria)
Giurisprudenza: Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric) e pronunce correlate
Orientamenti della Corte che chiariscono che le nullità assolute derivanti da omessa citazione non sono sempre deducibili tramite incidente di esecuzione ex art. 670 dopo il passaggio in giudicato e che l'accertamento sulla conoscenza della lingua rientra nella valutazione di merito del giudice
Massime di principio
- La nomina automatica di un interprete per lo straniero non è prevista: l'onere di avvalersi dell'interprete incombe in primo luogo sull'imputato (o sul suo difensore) che deve dichiarare o dimostrare la propria incomprensione dell'italiano
- Il giudice può valutare la conoscenza della lingua italiana anche sulla base di elementi desumibili dagli atti di polizia giudiziaria (iscrizione anagrafica, residenza stabile, dichiarazioni rese, elezione di domicilio, comportamento processuale) e non è obbligato a nominarlo se tali elementi indicano sufficiente comprensione
- La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. richiede prova che il procedimento di servizio sia stato validamente concluso e che la mancata conoscenza sia stata non volontaria e non riconducibile a colpa: non è sufficiente l'assenza di traduzione senza ulteriore prova di un ostacolo non imputabile all'imputato
- Nullità absolute o vizi gravi relativi alla celebrazione del processo in assenza non sono sempre rimediabili mediante incidente di esecuzione (art. 670) dopo il passaggio in giudicato; può essere necessario invocare la rescissione del giudicato ex art. 629-bis se sussiste incolpevole mancata conoscenza
- La produzione di atti da altro procedimento (es. nomina di interprete in un diverso giudizio) non è in sé decisiva: occorre dimostrare la contemporaneità e rilevanza rispetto al procedimento di cui si chiede la nullità, oltre a collegare gli elementi alle concrete condizioni di comprensione dell'imputato nel processo contestato
- Se il difensore di fiducia era assente nel giudizio di merito, l'assenza di spiegazioni plausibili può indebolire la richiesta di restituzione nel termine; è opportuno documentare le ragioni dell'assenza e ogni ostacolo alla partecipazione effettiva
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