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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41992/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (sezione per il riesame) che aveva rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del GIP di Foggia del 3/3/2020, la quale aveva respinto la mozione cautelare per difetto di esigenze cautelari concrete e attuali. Il P.M. deduceva errore di diritto e di valutazione: il Tribunale avrebbe frainteso i reati contestati (attribuendo la posizione a un'articolazione riconducibile all'art. 512-bis c.p. mentre i capi 4, 11 e 12 contestavano riciclaggio e turbativa d'asta), non avrebbe valutato correttamente la gravità indiziaria e avrebbe dato peso eccessivo alla remoteness cronologica delle condotte, oltre ad avere impropriamente applicato il principio della "ragione più liquida".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando principi secondo cui il tribunale del riesame può riesaminare ex novo la questione cautelare (e segnalando che il giudice non può limitarsi al solo profilo delle esigenze cautelari omettendo quello della gravità indiziaria), la Corte ha ritenuto che, per la posizione di Monterisi, il P.M. non avesse effettivamente dedotto in sede di appello il profilo del concreto e attuale pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.), avendo invece richiamato soltanto il pericolo di "inquinamento probatorio" (lett. a) e poi abbandonato tal profilo. Ne consegue una interruzione della catena devolutiva: non è ammissibile in cassazione sollevare nuovi motivi relativi alle esigenze cautelari non prospettati nel procedimento di riesame; quindi il ricorso è inammissibile e l'ordinanza di rigetto resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    L'art. 274 elenca le esigenze cautelari: lett. a) pericolo di inquinamento probatorio; lett. c) pericolo di reiterazione. La Corte rileva che per applicare misure occorre che il relativo profilo sia stato dedotto e documentato nel riesame; non è possibile introdurre ex novo in cassazione la valutazione del pericolo di reiterazione se non prospettato in appello.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle gravi questioni di legittimità dedotte in cassazione: è richiamata per valutare i vizî denunciati dal P.M. (violazione di norme penali sostanziali e inosservanza di norme processuali). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili per carenza della catena devolutiva.

  • art. 512-bis cod. pen.

    menzionato nel provvedimento impugnato

    Norma riferita alla condotta di chi riceve beni con lo scopo di sottrarli a misure di prevenzione patrimoniale; la controversia ha riguardato la corretta individuazione dei reati concretamente contestati a Monterisi (riciclaggio/turbativa d'asta vs art. 512-bis).

  • art. 3-bis cod. pen.

    richiamata come principio della "riserva di codice"

    Citata a proposito dell'inquadramento sistematico della fattispecie di cui all'art. 512-bis e del quadro di interpretazione legale.

  • decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n.176)

    disposizioni su trattazione scritta del procedimento

    Norma procedurale richiamata per giustificare la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 18339 del 31/03/2004 (Donelli) e successive

    richiami giurisprudenziali citati nel provvedimento

    Principio secondo cui il tribunale della libertà, nell'impugnazione del P.M. contro il diniego di misure cautelari, può riesaminare ex novo la vicenda cautelare e verificare tutti i presupposti per la misura; tuttavia la Corte sottolinea che l'ampiezza del riesame non autorizza il P.M. a introdurre in Cassazione profili non dedotti nelle fasi precedenti.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame (tribunale della libertà) ha poteri di riesame ex novo della vicenda cautelare, ma il materiale devoluto deve essere quello prospettato nelle fasi precedenti: non è possibile in Cassazione sollevare nuovi profili cautelari non dedotti in appello per il riesame.
  • Se si richiede una misura cautelare occorre dedurre e documentare espressamente le esigenze cautelari rilevanti (es. pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c): deduzioni generiche o tardive possono essere dichiarate inammissibili.
  • La distinzione corretta dei reati contestati (e la relativa ricostruzione fattuale) è determinante per la valutazione della gravità indiziaria; errori nell'individuazione del titolo di reato possono influire sul giudizio cautelare e vanno tempestivamente precisati nell'atto di gravame.
  • Il principio della "ragione più liquida" (selettività motivazionale tipico della giustizia civile) non è trasferibile automaticamente al processo penale: il giudice penale, se adotta una decisione richiamando tutela di scritti precedenti, deve comunque considerare e motivare i profili essenziali come la gravità indiziaria quando pertinenti.
  • La strategia difensiva e quella dell'accusa devono curare la catena devolutiva: argomenti non proposti al giudice del riesame non possono essere riproposti in Cassazione quale nuova censura rispetto alle esigenze cautelari.
  • Quando il P.M. basa l'appello su un profilo (es. inquinamento probatorio) e omette altri profili rilevanti (es. pericolo di reiterazione), rischia che la corte di legittimità dichiari il ricorso inammissibile per carenza di devoluzione.

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