Cassazione Civile, Ordinanza n. 22448/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della rinuncia al ricorso principale, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha precisato che non occorreva provvedere sulle spese e che il contributo unificato non doveva essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società agricola ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, articolando nove motivi di impugnazione. La regione ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto un ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale la controricorrente ha aderito.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso principale comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata o comunque non contestata nei modi rilevanti, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso principale è estinto per rinuncia, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- Alla rinuncia al ricorso per cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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