Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27933/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda l'esecuzione di una pena concorrente dopo l'esito negativo dell'affidamento in prova di un condannato. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione contro il provvedimento che dichiarava parzialmente non estinta la pena, ritenendo validamente espiata solo fino a una certa data, e aveva dichiarato inammissibile la richiesta subordinata di detenzione domiciliare, ritenendo opportuno che fosse proposta dopo l'emissione di un nuovo titolo esecutivo. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 47-ter ord. pen. perché il tribunale non aveva valutato nel merito i presupposti della detenzione domiciliare, benché la domanda fosse stata proposta nel medesimo procedimento come istanza subordinata. Sosteneva che, in via analogica rispetto alla disciplina dell'art. 51-ter ord. pen., il giudice avrebbe dovuto esaminare la possibilità di sostituire l'affidamento in prova fallito con una diversa misura alternativa più adeguata alle esigenze di risocializzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di revoca dell'affidamento in prova e dichiarazione di non estinzione della pena per esito negativo della prova, il tribunale di sorveglianza deve valutare la richiesta di applicazione di una diversa misura alternativa avanzata dal condannato nel corso del procedimento, in relazione alla pena detentiva da eseguire. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa alla detenzione domiciliare, con rinvio al tribunale di sorveglianza di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato come base procedurale dell'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato come norma processuale applicata nel procedimento di sorveglianza

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975 n. 354

    norma invocata per sostenere il diritto alla valutazione nel merito della richiesta di detenzione domiciliare

  • art. 51-ter ord. pen.

    richiamato in comparazione; la Corte esclude l'analogia quanto al potere di sostituire la misura nel giudizio sull'esito della prova, ma riconosce il dovere di esaminare l'istanza alternativa

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    menzionato per distinguere la revoca dell'affidamento in prova in corso di esecuzione dalla declaratoria di esito negativo della prova

  • art. 47, comma 12, ord. pen.

    norma che disciplina la declaratoria di esito negativo del periodo di prova e la revoca retroattiva della misura

  • art. 656, comma 7, c.p.p.

    citato per affermare che, una volta iniziata l'esecuzione della pena detentiva, il pubblico ministero non può sospenderla ai sensi di tale disposizione

  • art. 58-quater ord. pen.

    richiamato per affermare che il divieto di applicazione di misure alternative è circoscritto alla sola ipotesi di revoca dell'affidamento in prova ex art. 47, comma 11

Massime di principio

  • Nel giudizio conseguente alla dichiarazione di esito negativo dell'affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a determinare la pena residua, ma deve esaminare anche l'istanza di una diversa misura alternativa tempestivamente proposta dal condannato in relazione alla pena da eseguire.
  • La disciplina della sospensione cautelativa e revoca dell'affidamento in prova in corso di esecuzione non è sovrapponibile a quella della revoca retroattiva disposta all'esito negativo della prova; non è quindi consentita una trasposizione automatica dell'art. 51-ter ord. pen. al giudizio sull'esito della prova.
  • La domanda di detenzione domiciliare formulata nel procedimento sull'esito negativo dell'affidamento in prova può valere come anticipazione della successiva istanza proponibile dopo l'inizio dell'esecuzione della pena e deve essere valutata nel merito dal giudice di sorveglianza se ne ricorrono i presupposti.
  • Non esiste un divieto generale di applicare misure alternative dopo la revoca retroattiva dell'affidamento in prova per esito negativo del periodo di prova; il divieto specifico previsto dall'art. 58-quater ord. pen. riguarda solo la diversa ipotesi di revoca ex art. 47, comma 11, ord. pen.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.