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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42960/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Gaspare Gurrera. Gurrera era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 30/04/2020 al 23/12/2020 e agli arresti domiciliari dal 23/12/2020 al 21/10/2022 per ipotesi di rapina pluriaggravata e detenzione/porto di arma; assolto con sentenza irrevocabile del 21/10/2022. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la causa ostativa al risarcimento rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del ricorrente sulla base di contatti telefonici con un coimputato, dell'uso di un'auto riconducibile al ricorrente e del ritrovamento nei luoghi a lui riferiti di un casco e di un pantalone uguali a quelli dei rapinatori. Gurrera ha denunciato carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che gli elementi richiamati non dimostravano colpa grave e che il materiale era stato rinvenuto alla luce del sole e spiegato in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo per nuova motivazione. La Cassazione ha rilevato carenza argomentativa nella decisione di merito, poiché la Corte territoriale non ha spiegato in modo adeguato e autonomo, con valutazione ex ante, perché la condotta del Gurrera dovesse essere qualificata come dolosa o gravemente colposa con incidenza causale sull'applicazione della misura cautelare. Si è disposto il rinvio perché la Corte d'appello colmi la lacuna motivazionale e valuti l'effettiva incidenza causale delle condotte ritenute ostative; demandata anche la regolazione delle spese tra le parti nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte adita la competenza a decidere sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve svolgere valutazione autonoma ex ante sulla sussistenza di comportamenti dolosi o di colpa grave che abbiano contribuito alla detenzione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Stabilisce le ipotesi di assoluzione che danno diritto all'indennizzo; la Corte ricorda che il diritto all'indennizzo sussiste anche quando l'assoluzione deriva dall'insufficienza o contraddittorietà della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.4, Davoli; Sez.4, Garda De Medina; Sez.3, Lepri; Sez.4, La Fornara; Sez. U, Sarnataro; Sez.4, Grillo; Sez.4, P.; Sez.4, Quaresima; Sez.4, Zitello; Sez. Un., D'Ambrosio)

    numerose pronunce indicate nel testo (es. Sez.4, n.34656 del 3/6/2010 Davoli; Sez.4, n.4372 del 21/10/2014 Garda De Medina; Sez.3, n.28012 del 5/7/2022 Lepri; Sez.4, n.3359 del 22/9/2016 La Fornara; Sez. U, n.43 del 13/12/1995 Sarnataro; Sez.Un., n.32383 del 27/5/2010 D'Ambrosio)

    La giurisprudenza precisa che il giudice della riparazione deve distinguere la propria operazione logico-motivazionale da quella del giudice del merito: non si deve accertare la commissione del reato, ma se la condotta dell'istante abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato. Occorre motivare specificamente l'attribuzione della colpa grave o del dolo e valutare sia comportamenti extra-processuali sia processuali, in un'ottica causale rispetto alla detenzione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante diversa dall'accertamento di responsabilità penale: occorre stabilire se la condotta dell'istante abbia effettivamente creato, anche congiuntamente ad altri elementi, la falsa apparenza della sua colpevolezza.
  • La mera corrispondenza oggettiva di oggetti (es. casco o indumenti simili) non è di per sé sufficiente a qualificare la condotta come gravemente colposa: il giudice deve spiegare il nesso causale tra quel comportamento e l'adozione/mantenimento della misura cautelare.
  • La valutazione deve considerare la condotta sia anteriormente sia successivamente alla conoscenza del procedimento: omissioni processuali rilevanti (es. silenzio consapevole su un alibi) o comportamenti extra-processuali gravemente negligen­ti possono integrare la causa ostativa.
  • Spetta al giudice provare e motivare specificamente l'esistenza della colpa grave o del dolo in relazione all'applicazione della misura; una motivazione generica o puramente oggettiva è insufficiente e determina annullamento.
  • L'assoluzione con formula favorevole ai sensi dell'art. 314 non esclude in automatico la valutazione della colpa grave ai fini della riparazione: tuttavia, la corte deve motivare perché nonostante l'assoluzione la condotta dell'istante avrebbe comunque ingenerato la falsa apparenza di colpevolezza.
  • In caso di lacune motivazionali della decisione di merito, la Cassazione annulla e rinvia per consentire al giudice di merito di integrare la motivazione e valutare l'incidenza causale degli elementi individuati.

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