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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35986/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa per un tentativo di furto in abitazione, valorizzando la gravità della condotta: l'imputato era stato trovato davanti alla porta dell'appartamento con quattro spadini di ferro in mano e aveva anche forzato il portone dello stabile per introdurvisi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione di legge in relazione al solo trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza il ruolo marginale dell'imputato e l'irrilevanza della recidiva ai fini della pena, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sulla scelta di non applicare la massima riduzione per il tentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo: le censure non si confrontavano con l'argomentazione della Corte territoriale, che aveva motivato puntualmente sulla quantificazione della diminuzione per il delitto tentato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna; la sentenza riguarda la rideterminazione della pena in relazione a un tentativo di furto in abitazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in cassazione, ma la censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 624 bis cod. pen.

    Richiamo alla fattispecie di furto in abitazione oggetto del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettazioni astratte o apodittiche.
  • La deduzione di una violazione di legge sul trattamento sanzionatorio non è sufficiente se non indica in che modo la decisione di merito avrebbe errato nel valutare gli elementi fattuali rilevanti per la quantificazione della pena.
  • Nel delitto tentato la determinazione della diminuzione di pena rientra nella valutazione del giudice di merito, che può escludere la riduzione massima quando la condotta presenti elementi di particolare gravità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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