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Sentenza

Sentenza n. 12760/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/677345 del 10 marzo 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202208350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su plurimi pregiudizi penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che i fatti penali valorizzati dall’Amministrazione non potevano giustificare il diniego perché non aveva riportato condanne e i procedimenti erano stati archiviati per prescrizione. I precedenti riguardavano esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, minaccia, danneggiamento, lesioni personali e appropriazione indebita, commessi o segnalati tra il 2006 e il 2011. Il ricorrente aveva inoltre rappresentato la propria stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. I plurimi episodi, considerati nel loro insieme, nella loro reiterazione e nell’arco temporale rilevante del decennio antecedente la domanda, sono stati ritenuti indicatori di una personalità caratterizzata da aggressività, ricorso alla violenza e scarsa propensione al rispetto dei diritti altrui e delle regole di convivenza. Il giudice ha affermato che la valutazione amministrativa ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: i fatti possono essere apprezzati come elementi storici e sintomatici dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente anche in assenza di condanna e indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali, compresa l’archiviazione per prescrizione. La prescrizione non equivale ad assoluzione e non impedisce la valorizzazione amministrativa dei comportamenti contestati. Il giudizio ministeriale è prognostico e discrezionale, riguardando l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, l’affidabilità futura e il possibile pregiudizio per la sicurezza dello Stato e della comunità nazionale. La stabile occupazione, il soggiorno regolare e l’inserimento sociale sono stati ritenuti condizioni ordinarie e minime per la presentazione della domanda, non elementi idonei a neutralizzare i precedenti. Il diniego è stato quindi considerato adeguatamente motivato e sorretto da un complesso di circostanze significative. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Il requisito della residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale rileva non solo quantitativamente come durata minima del soggiorno, ma anche qualitativamente come periodo di osservazione della condotta e dell’assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    reati automaticamente ostativi ... puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni

    La sentenza richiama la disciplina ostativa prevista per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio per evidenziare, a fortiori, la rilevanza dei reati considerati nel procedimento di naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata prima dell’adozione del diniego; le osservazioni dell’interessato sono state ritenute non idonee a modificarne l’esito.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La regolarità del soggiorno e i requisiti richiesti per l’ingresso sono richiamati per qualificare l’inserimento regolare come condizione ordinaria, non sufficiente da sola per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il possesso dei requisiti per il soggiorno è richiamato come presupposto ordinario della permanenza legale, distinto dal più intenso giudizio di affidabilità richiesto per la cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, sull’assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento e sulla sua futura integrazione nella comunità nazionale.
  • I precedenti penali e le segnalazioni relative a fatti di reato possono essere valutati amministrativamente come elementi storici e indicatori della personalità del richiedente anche in assenza di condanna penale e indipendentemente dall’esito del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa per la cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
  • L’archiviazione per prescrizione dei procedimenti penali non impedisce, di per sé, la considerazione amministrativa dei comportamenti contestati, non equivalendo a un’assoluzione e potendo tali fatti essere apprezzati, se adeguatamente motivati, come indicatori di inaffidabilità e di possibile pericolosità sociale.
  • Nel giudizio sulla naturalizzazione, i precedenti devono essere valutati globalmente, considerando la loro natura, reiterazione, periodicità e collocazione nel decennio anteriore alla domanda; la reiterazione di condotte violente o lesive del patrimonio può sorreggere il diniego anche senza una condanna definitiva.
  • La stabile occupazione, il soggiorno regolare e l’inserimento sociale costituiscono condizioni ordinarie e minime per la permanenza legale e per la presentazione della domanda di cittadinanza, ma non sono sufficienti a dimostrare l’ulteriore requisito dell’irreprensibilità della condotta e della piena adesione ai valori costituzionali.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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