Sentenza n. 2508/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile, deducendo un unico complesso motivo di carenza di istruttoria, difetto di motivazione, erronea rappresentazione dei presupposti, irragionevolezza e sproporzione, nonché violazione della disciplina in materia di armi. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe recepito acriticamente una denuncia per lesioni personali e alcune informazioni di polizia, senza verificarne la fondatezza, senza considerare adeguatamente le osservazioni procedimentali e la registrazione audio-video prodotta a difesa e senza attendere la definizione del procedimento penale. Ha contestato inoltre l’erronea qualificazione della convivenza con il padre, la riferibilità personale del procedimento penale e la possibilità di valorizzare due controlli di polizia del 2019, già conosciuti al momento del rilascio del porto d’armi nel 2022. Nel corso del giudizio ha prodotto provvedimenti di archiviazione penale e certificati anagrafici, prospettando uno scambio di persona con il fratello e l’assenza di convivenza con il padre.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato entrambi i provvedimenti. Ha ritenuto che il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi abbia natura preventiva e cautelare e si fondi su una prognosi di completa affidabilità dell’interessato, distinta e più rigorosa rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’Amministrazione può quindi valorizzare anche fatti o situazioni non costituenti reato, purché concretamente significativi per la prognosi di possibile abuso, e il relativo apprezzamento è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruità, travisamento o difetto di motivazione. Nel caso concreto, i due controlli di polizia del 20 settembre e del 2 novembre 2019, nei quali il ricorrente era stato trovato insieme a soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti, erano specifici, documentati e riferibili personalmente all’interessato. Tali frequentazioni potevano essere valutate anche se episodiche, non continuative, prive di rilievo penale e indipendenti dalla consapevolezza del ricorrente circa i precedenti degli altri soggetti. Esse costituivano un autonomo e sufficiente fondamento del giudizio prognostico, a prescindere dalle questioni relative al procedimento penale e alla presunta convivenza con il padre. Il precedente rilascio della licenza non aveva cristallizzato il giudizio di affidabilità e non impediva all’Amministrazione di rivalutare elementi già conosciuti nell’ambito di un successivo quadro istruttorio. Le archiviazioni penali e la documentazione anagrafica prodotte in giudizio non incidevano sulla legittimità originaria degli atti, da valutarsi sulla base della situazione di fatto e del quadro conoscitivo esistenti al momento della loro adozione. Il procedimento penale relativo a fatti successivi era comunque irrilevante. La legittimità del divieto prefettizio comportava anche quella della revoca questorile, in ragione del rapporto di presupposizione e consequenzialità tra divieto di detenzione e titolo di porto d’armi. Il TAR ha compensato le spese, precisando che le sopravvenienze avrebbero potuto essere sottoposte all’Amministrazione con un’istanza di riesame.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
alle persone ritenute capaci di abusarne
Attribuisce al Prefetto un potere preventivo e cautelare di vietare la detenzione di armi, fondato su una prognosi di completa affidabilità dell’interessato e non subordinato all’accertamento di una responsabilità penale.
Disposizioni relative al procedimento penale per lesioni personali in concorso, considerate dall’Amministrazione quale elemento del quadro informativo, ma non decisive autonomamente per l’esito del giudizio.
Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi alla conservazione della licenza di porto di fucile e per la partecipazione procedimentale dell’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una prognosi di possibile abuso fondata sulla complessiva affidabilità dell’interessato, senza necessità di un previo accertamento della responsabilità penale.
- Nel procedimento relativo alla detenzione o al porto di armi, l’Amministrazione può valorizzare fatti, condotte e situazioni personali non costituenti reato, comprese frequentazioni con soggetti gravati da precedenti, quando tali elementi siano specifici, documentati e concretamente sintomatici di un ambiente relazionale non pienamente rassicurante.
- Le frequentazioni con soggetti controindicati possono rilevare anche se episodiche o non continuative, indipendentemente dalla prova della consapevolezza dell’interessato circa i precedenti altrui e dalla sua diretta responsabilità penale, purché siano valutate nel quadro complessivo della prognosi di affidabilità.
- Il precedente rilascio di un titolo di polizia non cristallizza definitivamente il giudizio di affidabilità: l’Amministrazione può rivalutare elementi già conosciuti quando siano successivamente inseriti in un nuovo e più ampio quadro informativo idoneo a riattualizzarne il significato.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e al quadro conoscitivo esistenti al momento della sua adozione; sopravvenienze penali o anagrafiche possono eventualmente fondare un’istanza di riesame, ma non determinano automaticamente l’illegittimità originaria dell’atto.
- Il legittimo divieto di detenzione delle armi costituisce presupposto necessario per la revoca della licenza di porto d’armi, poiché non può essere conservato un titolo che abilita al porto in capo a chi non può legittimamente detenere armi.
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