Sentenza n. 2506/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva riconosciuto il pagamento del bonus Carta del Docente e delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Caltanissetta - Sezione Lavoro, che aveva disposto in suo favore il pagamento di euro 1.000, oltre interessi, quale bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Il ricorso è stato proposto anche dal difensore quale procuratore distrattario per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza, pari a euro 257, oltre spese forfetarie, IVA, CPA e contributo unificato. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 settembre 2025, era passata in giudicato il 21 novembre 2025 e, nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva adempiuto alle due obbligazioni pecuniarie. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltanissetta e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre disposto, per l’eventuale ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà operare, su istanza della parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001, ritenuto espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, in favore dell’avvocato antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di disporre l’intervento sostitutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
la disposizione ... ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola dell’assenza di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, fondata sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile analogicamente anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.
- L’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria dell’Amministrazione è proponibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
- Il compenso aggiuntivo per il commissario ad acta non è dovuto quando l’incarico è conferito a un dirigente pubblico e trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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