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Sentenza

Sentenza n. 2505/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Marsala, Sezione lavoro, che aveva disposto il pagamento di € 2.440,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi, nonché di € 2.314,00 per spese di lite distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario. La sentenza, passata in giudicato il 5 novembre 2025 e notificata all’amministrazione il 31 marzo 2025, aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.440,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché di € 2.314,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore della ricorrente. La ricorrente ha lamentato l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto anche il pagamento delle spese di lite distratte. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile, in via generale, il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza civile e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto la domanda relativa alle somme dovute alla ricorrente e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha invece dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, la domanda relativa alle spese di lite distratte, poiché il relativo diritto all’azione spettava esclusivamente al difensore in favore del quale era stata disposta la distrazione, non alla parte assistita. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza e all’adozione delle misure esecutive.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta dirigente in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e i termini preliminari previsti dalla legge, incluso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
  • Quando l’amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza definitiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine prefissato e disporre contestualmente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • La nomina di un dirigente pubblico quale commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può avvenire senza attribuzione di un compenso aggiuntivo quando, anche in via analogica, trova applicazione il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore, il diritto di agire per ottenere il pagamento di tali spese spetta al difensore distrattario e non alla parte rappresentata; il ricorso proposto dalla parte per tale specifica voce è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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