Sentenza n. 2504/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva riconosciuto il pagamento del bonus "Carta del Docente" e delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., giudizio di ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro, con la quale era stato ordinato al Ministero il pagamento di 1.000 euro, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorso è stato proposto anche nell’interesse dell’avvocato difensore, quale procuratore antistatario, per ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza presupposta in 257 euro oltre accessori e contributo unificato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dare esecuzione al giudicato. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltanissetta era stato attestato dalla cancelleria il 21 novembre 2025. È stato inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata al Ministero il 21 giugno 2025. Accertato l’inadempimento rispetto a entrambe le obbligazioni, il TAR ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute nel giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di 60 giorni, agli atti necessari all’esecuzione. Il commissario non avrà diritto a un compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, in favore dell’avvocato antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi previsti dal codice.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, prima della proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione in materia di bonus "Carta del Docente", richiamata quale titolo sostanziale della somma riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, benché prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente dal TAR anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, per escludere un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando opera un dirigente pubblico già retribuito secondo il principio di onnicomprensività.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Prima di proporre l’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria dell’amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001, opera nell’ambito delle proprie funzioni e trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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