Sentenza n. 14334/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23.12.2024 e suoi allegati; - del Decreto Direttoriale MASAF DG Ippica prot. n. 0577473 del 31.10.2024 e suoi allegati; - per quanto occorrer possa, della relazione tecnica istruttoria prot. n. 575429 del 31.10.2024, richiesta con accesso agli atti del 21.11.2024 e della relazione tecnica istruttoria prot. 675591 del 23.12.2024, richiesta con accesso agli atti del 30.12.2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente, per quanto riguarda l’atto recante motivi aggiunti - del decreto direttoriale Masaf prot. n. 0179725 del 18.04.2025 e suoi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti direttoriali di approvazione e modifica del calendario nazionale delle corse ippiche per il 2025, nonché i relativi atti istruttori e allegati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la riduzione delle giornate di corse assegnate all'ippodromo di Bologna trotto e il mancato ripristino delle giornate assegnate all'ippodromo di Cesena secondo il calendario e lo scaglione del 2023. Ha impugnato il decreto direttoriale del 31 ottobre 2024 di approvazione del calendario tecnico, il decreto del 23 dicembre 2024 di approvazione del calendario definitivo, i relativi atti istruttori e, con motivi aggiunti, il decreto del 18 aprile 2025 recante ulteriori modifiche del calendario. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 9 e 12 della l. 241/1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità manifesta e irragionevolezza. Secondo la ricorrente, il calendario sarebbe stato adottato prima della definizione della classificazione degli ippodromi e risulterebbe incoerente con la successiva classificazione basata sul metodo AHP: Bologna, classificato al terzo posto nazionale e Cesena al nono, avrebbero subito una riduzione delle giornate, mentre ippodromi peggio classificati non avrebbero subito analogo taglio. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la classificazione avrebbe dovuto orientare il calendario e che la distonia tra il posizionamento conseguito e il numero di giornate assegnate violerebbe i principi di buon andamento, ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, oltre a determinare una riduzione delle sovvenzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ricostruito il quadro regolatorio, distinguendo il sistema di classificazione degli ippodromi, destinato a fungere da operazione propedeutica anche alla definizione del calendario e del nuovo modello di distribuzione delle risorse, dai criteri specifici di programmazione delle giornate e di assegnazione del montepremi. Il calendario è stato qualificato come atto amministrativo generale, sottratto all'obbligo di motivazione individuale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, l. 241/1990. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto che i decreti e le relazioni allegate esplicitassero adeguatamente le ragioni delle scelte, fondate sulla razionalizzazione delle giornate, sul rapporto costi-benefici, sulle risorse disponibili, sulla distribuzione territoriale, sull'assenza di sovrapposizioni tra ippodromi limitrofi e sulla necessità di assicurare un montepremi medio adeguato. Il Ministero ha esercitato una discrezionalità non irragionevole, valorizzando la capacità operativa effettiva degli ippodromi e il miglioramento tecnico-organizzativo delle corse. La classificazione AHP non imponeva una corrispondenza automatica tra posizione in graduatoria e numero di giornate assegnate, sicché la differenza tra classificazione e calendario non dimostrava né contraddittorietà né illogicità dell'azione amministrativa. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il calendario delle corse è atto amministrativo generale, come tale sottratto all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990.
Gli atti amministrativi generali non sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali; resta comunque possibile verificare la ragionevolezza delle scelte attraverso il contenuto dell'atto e degli eventuali allegati.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buon andamento e di ragionevolezza invocati dalla ricorrente non risultano violati, poiché il calendario è stato elaborato sulla base di criteri di razionalizzazione, rapporto costi-benefici, distribuzione territoriale e compatibilità con le risorse disponibili.
art. 12, comma 2, lett. d), d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento e dei criteri per l'assegnazione alle società di corse delle sovvenzioni relative alla gestione e al miglioramento degli impianti, all'organizzazione delle corse e alla remunerazione delle riprese televisive.
d.m. 29 gennaio 2019, n. 985
È richiamato quale atto che ha stabilito criteri per la determinazione delle sovvenzioni annuali articolate nelle componenti relative all'organizzazione delle corse, ai cavalli partenti e alle corse di qualità.
d.m. 6 maggio 2020, n. 4701
È richiamato insieme al decreto direttoriale del 23 settembre 2020 quale fonte del metodo di computo delle sovvenzioni vigente fino al 2024.
Massime di principio
- Il calendario nazionale delle corse ippiche, in quanto atto amministrativo generale, non è soggetto all'obbligo di motivazione individuale previsto dall'art. 3 della l. 241/1990; tuttavia, la ragionevolezza delle scelte può essere verificata sulla base dei criteri enunciati nell'atto e nelle relazioni allegate.
- Nella programmazione amministrativa delle giornate di corse e nella distribuzione del montepremi, l'amministrazione può valorizzare, oltre alla classificazione degli ippodromi, il rapporto costi-benefici, le risorse disponibili, la distribuzione territoriale, l'assenza di sovrapposizioni e la capacità operativa effettiva degli impianti.
- La posizione di un ippodromo nella classificazione basata su un metodo multicriterio non determina automaticamente il corrispondente numero di giornate di corse assegnabili, quando il calendario sia fondato su ulteriori criteri di razionalizzazione e funzionalità del sistema.
- La mera difformità tra la graduatoria degli ippodromi e il numero di giornate attribuite non dimostra, di per sé, contraddittorietà, illogicità o irragionevolezza dell'azione amministrativa, se l'amministrazione ha applicato criteri ulteriori e coerentemente esplicitati.
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