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Sentenza

Sentenza n. 2507/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo articolato, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, erronea rappresentazione dei presupposti, irragionevolezza e sproporzione del divieto, nonché violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di armi. Il provvedimento era fondato sul deferimento del ricorrente e del figlio convivente per lesioni personali in concorso e su due controlli di polizia del figlio, risalenti al 2019, effettuati in compagnia di soggetti gravati da precedenti. Il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione si fosse limitata a richiamare la pendenza del procedimento penale senza ricostruire i fatti, le condotte concretamente attribuitegli e il grado del suo coinvolgimento; ha inoltre lamentato l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, della registrazione audio-video indicata come prova della propria estraneità, della natura ritorsiva della denuncia, della propria condotta di vita e dell’assenza di precedenti ostativi. È stata contestata anche la rilevanza dei controlli riguardanti il figlio, perché generici, risalenti, riferiti a soggetto diverso dal destinatario del provvedimento e già ritenuti non ostativi in altra occasione. L’Amministrazione ha sostenuto l’ampia discrezionalità prefettizia, l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale, la sufficienza degli elementi acquisiti e la proporzionalità della misura, richiamando in memoria anche il presunto possesso di munizioni non denunciate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il decreto prefettizio è stato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il TAR ha riconosciuto che il potere previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su elementi non sufficienti a determinare responsabilità penale o misure di prevenzione, purché concreti, attuali e complessivamente significativi. Tuttavia, tale discrezionalità non esonera la Prefettura dall’obbligo di svolgere un’istruttoria adeguata e di motivare in modo congruo e coerente le ragioni per cui gli elementi acquisiti evidenziano l’inaffidabilità del detentore. Nel caso concreto, il deferimento penale era stato richiamato senza descrivere l’episodio, le condotte contestate, il grado di coinvolgimento del ricorrente o altri elementi indicativi di una concreta capacità di abuso delle armi. Anche le osservazioni partecipative non erano state effettivamente esaminate: il parere successivo dei Carabinieri si era limitato a confermare la proposta iniziale senza confrontarsi con la registrazione audio-video e con le altre deduzioni difensive. I controlli del figlio erano stati indicati in modo generico, senza chiarirne la rilevanza rispetto all’affidabilità del padre, né la loro attualità o concreta attitudine sintomatica. Il richiamo astratto alla giurisprudenza sull’ampia discrezionalità non poteva sostituire la motivazione sui fatti specifici. Il TAR ha inoltre escluso che il presunto possesso di munizioni non denunciate, dedotto solo nella memoria difensiva dell’Amministrazione, potesse integrare postumamente la motivazione, non risultando né nel decreto né negli atti istruttori e risultando anzi dal verbale di ritiro che le munizioni erano denunciate. Le successive archiviazioni penali non hanno costituito il fondamento dell’annullamento, dovendo la legittimità essere valutata al momento dell’adozione dell’atto; esse potranno essere considerate dall’Amministrazione nell’eventuale riedizione del potere. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931

    Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

    La norma attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile anche sulla base di elementi non integranti responsabilità penale, ma richiede che gli elementi siano concreti, attuali e complessivamente significativi e che il giudizio di inaffidabilità sia sostenuto da adeguata istruttoria e motivazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni procedimentali dell’interessato devono essere oggetto di effettivo esame critico; la mera conferma della proposta iniziale, senza confronto con le specifiche deduzioni difensive, non soddisfa gli obblighi partecipativi e istruttori.

  • artt. 110 e 582 c.p.

    Le disposizioni penali sono state richiamate quale titolo del deferimento del ricorrente e del figlio per lesioni personali in concorso, ma la mera pendenza del procedimento penale non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di autonoma ricostruzione amministrativa dei fatti, a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone citate nella pronuncia.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. è ampiamente discrezionale e ha natura preventiva, ma deve fondarsi su elementi concreti, attuali e complessivamente significativi, idonei a sostenere un giudizio prognostico di inaffidabilità.
  • La mera esistenza o pendenza di una denuncia o di un procedimento penale non è di per sé sufficiente a giustificare il divieto di detenzione di armi: l’Amministrazione deve ricostruire autonomamente i fatti, le condotte attribuite all’interessato e la loro concreta rilevanza rispetto al rischio di abuso delle armi.
  • L’ampia discrezionalità amministrativa in materia di armi non esonera la Prefettura dall’obbligo di istruttoria e di motivazione; il provvedimento deve indicare le specifiche ragioni per cui gli elementi acquisiti risultano sintomatici dell’inaffidabilità del destinatario.
  • Quando l’interessato formula osservazioni specifiche nel procedimento, l’Amministrazione deve confrontarsi effettivamente con esse e, ove necessario, svolgere ulteriori approfondimenti. La mera conferma della proposta iniziale, priva di una rivalutazione critica delle deduzioni difensive, determina difetto di istruttoria e insufficienza motivazionale.
  • Elementi riferiti a familiari o conviventi, quali controlli di polizia risalenti e generici, non possono fondare automaticamente il divieto nei confronti del destinatario: l’Amministrazione deve spiegare la loro concreta, attuale e individualizzata rilevanza rispetto all’affidabilità del titolare delle armi.
  • La motivazione del provvedimento non può essere integrata con elementi introdotti per la prima volta nella memoria difensiva dell’Amministrazione, quando tali elementi non risultino dal provvedimento impugnato né dagli atti istruttori posti a suo fondamento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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