Cassazione Penale, Sentenza n. 35040/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere, deducendo: 1) totale insussistenza del reato e carente identificazione del Paglia, la cui presenza sarebbe stata dimostrata solo con indizi suggestivi e prive di cogenza; mancata ammissione di perizia antropometrica; violazioni delle norme sul procedimento probatorio (art.189,191,192,213 c.p.p.) e sui mezzi di prova; 2) violazione dello standard 'oltre ogni ragionevole dubbio' (art.533 c.p.p.), con critica all'uso di confronti video e alla valutazione della testimonianza del teste Troisi; 3) errore nella determinazione della pena e nella valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti, con particolare censura per il mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex art.99 comma 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e, in parte, inammissibili: ha escluso che vi fossero omissioni motivazionali, contraddizioni o manifeste illogicità tali da scardinare il convincimento dei giudici di merito sulla responsabilità; ha quindi dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art.624, comma 2, c.p.p. Tuttavia il terzo motivo (trattazione sanzionatoria) è stato accolto limitatamente al profilo che riguarda l'omesso giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex art.99 comma 4 c.p.: la Corte ha rilevato che, successivamente alla sentenza della Corte d'appello impugnata, la Corte Costituzionale (sent. n.141/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che impediva la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva, per cui la Corte di Cassazione ha annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sulla prevalenza; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d) ed e))
art. 606, lett. d) ed e), c.p.p.
Limita l'esame in cassazione ai vizi di legge e alle omissioni o contraddizioni della motivazione; la Corte ha ritenuto che le critiche del ricorrente fossero meri tentativi di nuovo giudizio di merito e non sollevassero le carenze di motivazione richieste per l'intervento della Cassazione
Definisce il reato di rapina; la sua sussistenza è stata confermata dai giudici di merito e non scalfita in cassazione
Stabilisce lo standard probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tale standard nella valutazione complessiva delle prove
artt. 189, 191, 192, 213 c.p.p.
artt. 189, 191, 192, 213 c.p.p.
Norme sul complesso probatorio, valutazione dei mezzi di prova e istruttoria: le doglianze del ricorrente su presunte omissioni o errata valutazione sono considerate deduzioni di merito non idonee a fondare il ricorso in cassazione
Riguardano il principio del contraddittorio e la funzione difensiva; il ricorrente ha invocato carenze motivazionali legate a questi istituti senza però dimostrare omissioni rilevanti
artt. 225, 133 e 603 c.p.p.
Disposizioni su mezzi di prova, circostanze attenuanti ed istruzione probatoria; richiamate dal ricorrente per criticare l'assenza di perizia antropometrica e la determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto le critiche insufficienti
Regola l'apprezzamento complessivo della prova; la Corte ha ricordato che in Cassazione non è ammesso trasformare censure di merito in doglianze di legittimità
art. 611, comma 1-bis c.p.p. e norme emergenziali (d.l. n.137/2020 e successive modificazioni)
art. 611, comma 1-bis c.p.p.; d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e successive proroghe/convertimenti
Norme procedure relative alla richiesta di trattazione orale: il difensore ha validamente chiesto la trattazione orale, ammessa dalla Corte
Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la questione di prevalenza rispetto alla recidiva è stata determinante per l'annullamento parziale
Disciplina della recidiva reiterata (recidiva 'ostativa'); la Corte aveva applicato il divieto di prevalenza, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale divieto, rendendo necessario il nuovo esame della prevalenza
art. 69, quarto comma, c.p.
Norma che impediva la prevalenza dell'attenuante sull'aggravante della recidiva: la Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità e ha disposto il rinvio per nuova determinazione della pena
sentenza Corte Costituzionale n.141/2023
Corte Costituzionale, sent. 21/06 - 11/07/2023, n.141 (GU n.28 del 12/07/2023)
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.69 c.p. che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 sulla recidiva ex art.99 comma 4; questo cambiamento ha reso necessario che il giudice civile-rilevante riconsiderasse la ponderazione tra attenuanti e recidiva
art. 624, comma secondo, c.p.p.
Prevede l'irrevocabilità della sentenza sull'affermazione di responsabilità quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto; la Corte ha reso irrevocabile la condanna sul piano della responsabilità
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente il merito dei fatti: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare omissioni motivazionali, contraddizioni o manifeste illogicità (art.606 lett. e) c.p.p.), non semplici dissensi sulla valutazione delle prove
- L'identificazione basata su più elementi indiziari, inclusi confronti video e testimonianze di soggetti affidabili (es. Forze dell'Ordine), può essere ritenuta sufficiente se la motivazione dei giudici di merito è chiara e coerente
- La mancata richiesta o ammissione di accertamenti tecnici (es. perizia antropometrica) non è automaticamente causa di annullamento se i giudici spiegano perché tali accertamenti siano superflui o non necessari per la decisione
- Sulle questioni relative allo standard probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio' la Corte di Cassazione verifica solo se la motivazione dei giudici di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; critiche meramente teoriche sulla valutazione della prova non bastano
- A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023, i giudici devono riesaminare, se rilevante, la possibilità di far prevalere l'attenuante ex art.62 n.4 sulla recidiva ex art.99 comma 4; il mancato esame di tale prevalenza può comportare annullamento limitato alla determinazione della pena
- Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso nel resto, l'affermazione di responsabilità dei giudici di merito diventa irrevocabile ex art.624 c.p.p., salvo i profili espressamente ritenuti assorbiti dall'annullamento
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