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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35040/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere, deducendo: 1) totale insussistenza del reato e carente identificazione del Paglia, la cui presenza sarebbe stata dimostrata solo con indizi suggestivi e prive di cogenza; mancata ammissione di perizia antropometrica; violazioni delle norme sul procedimento probatorio (art.189,191,192,213 c.p.p.) e sui mezzi di prova; 2) violazione dello standard 'oltre ogni ragionevole dubbio' (art.533 c.p.p.), con critica all'uso di confronti video e alla valutazione della testimonianza del teste Troisi; 3) errore nella determinazione della pena e nella valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti, con particolare censura per il mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex art.99 comma 4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e, in parte, inammissibili: ha escluso che vi fossero omissioni motivazionali, contraddizioni o manifeste illogicità tali da scardinare il convincimento dei giudici di merito sulla responsabilità; ha quindi dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art.624, comma 2, c.p.p. Tuttavia il terzo motivo (trattazione sanzionatoria) è stato accolto limitatamente al profilo che riguarda l'omesso giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. sulla recidiva ex art.99 comma 4 c.p.: la Corte ha rilevato che, successivamente alla sentenza della Corte d'appello impugnata, la Corte Costituzionale (sent. n.141/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che impediva la prevalenza dell'attenuante sulla recidiva, per cui la Corte di Cassazione ha annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sulla prevalenza; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. d) ed e))

    art. 606, lett. d) ed e), c.p.p.

    Limita l'esame in cassazione ai vizi di legge e alle omissioni o contraddizioni della motivazione; la Corte ha ritenuto che le critiche del ricorrente fossero meri tentativi di nuovo giudizio di merito e non sollevassero le carenze di motivazione richieste per l'intervento della Cassazione

  • art. 628 c.p.

    Definisce il reato di rapina; la sua sussistenza è stata confermata dai giudici di merito e non scalfita in cassazione

  • art. 533 c.p.p.

    Stabilisce lo standard probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tale standard nella valutazione complessiva delle prove

  • artt. 189, 191, 192, 213 c.p.p.

    artt. 189, 191, 192, 213 c.p.p.

    Norme sul complesso probatorio, valutazione dei mezzi di prova e istruttoria: le doglianze del ricorrente su presunte omissioni o errata valutazione sono considerate deduzioni di merito non idonee a fondare il ricorso in cassazione

  • artt. 125 e 46 c.p.p.

    Riguardano il principio del contraddittorio e la funzione difensiva; il ricorrente ha invocato carenze motivazionali legate a questi istituti senza però dimostrare omissioni rilevanti

  • art. 225, 133 e 603 c.p.p.

    artt. 225, 133 e 603 c.p.p.

    Disposizioni su mezzi di prova, circostanze attenuanti ed istruzione probatoria; richiamate dal ricorrente per criticare l'assenza di perizia antropometrica e la determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto le critiche insufficienti

  • art. 192 c.p.p.

    Regola l'apprezzamento complessivo della prova; la Corte ha ricordato che in Cassazione non è ammesso trasformare censure di merito in doglianze di legittimità

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. e norme emergenziali (d.l. n.137/2020 e successive modificazioni)

    art. 611, comma 1-bis c.p.p.; d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e successive proroghe/convertimenti

    Norme procedure relative alla richiesta di trattazione orale: il difensore ha validamente chiesto la trattazione orale, ammessa dalla Corte

  • art. 62 n.4 c.p.

    Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la questione di prevalenza rispetto alla recidiva è stata determinante per l'annullamento parziale

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Disciplina della recidiva reiterata (recidiva 'ostativa'); la Corte aveva applicato il divieto di prevalenza, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale divieto, rendendo necessario il nuovo esame della prevalenza

  • art. 69, comma 4 c.p.

    art. 69, quarto comma, c.p.

    Norma che impediva la prevalenza dell'attenuante sull'aggravante della recidiva: la Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità e ha disposto il rinvio per nuova determinazione della pena

  • sentenza Corte Costituzionale n.141/2023

    Corte Costituzionale, sent. 21/06 - 11/07/2023, n.141 (GU n.28 del 12/07/2023)

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.69 c.p. che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 sulla recidiva ex art.99 comma 4; questo cambiamento ha reso necessario che il giudice civile-rilevante riconsiderasse la ponderazione tra attenuanti e recidiva

  • art. 624, comma 2, c.p.p.

    art. 624, comma secondo, c.p.p.

    Prevede l'irrevocabilità della sentenza sull'affermazione di responsabilità quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto; la Corte ha reso irrevocabile la condanna sul piano della responsabilità

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente il merito dei fatti: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare omissioni motivazionali, contraddizioni o manifeste illogicità (art.606 lett. e) c.p.p.), non semplici dissensi sulla valutazione delle prove
  • L'identificazione basata su più elementi indiziari, inclusi confronti video e testimonianze di soggetti affidabili (es. Forze dell'Ordine), può essere ritenuta sufficiente se la motivazione dei giudici di merito è chiara e coerente
  • La mancata richiesta o ammissione di accertamenti tecnici (es. perizia antropometrica) non è automaticamente causa di annullamento se i giudici spiegano perché tali accertamenti siano superflui o non necessari per la decisione
  • Sulle questioni relative allo standard probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio' la Corte di Cassazione verifica solo se la motivazione dei giudici di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; critiche meramente teoriche sulla valutazione della prova non bastano
  • A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023, i giudici devono riesaminare, se rilevante, la possibilità di far prevalere l'attenuante ex art.62 n.4 sulla recidiva ex art.99 comma 4; il mancato esame di tale prevalenza può comportare annullamento limitato alla determinazione della pena
  • Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso nel resto, l'affermazione di responsabilità dei giudici di merito diventa irrevocabile ex art.624 c.p.p., salvo i profili espressamente ritenuti assorbiti dall'annullamento

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