Cassazione Civile, Ordinanza n. 06242/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso presentata da un ex dirigente di società elettrica, iscritto in passato a un fondo pensione integrativo aziendale poi confluito in altro fondo, per ottenere la restituzione della differenza tra l’imposta trattenuta dal sostituto d’imposta secondo l’aliquota prevista per il TFR e quella che, secondo il contribuente, doveva essere applicata nella misura del 12,5% ai redditi di capitale. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione e, dopo un primo rigetto in CTP e un primo accoglimento in CTR, la sentenza era stata cassata con rinvio. In sede di rinvio la CTR ha nuovamente accolto la pretesa del contribuente, ritenendo che per "rendimento" dovesse intendersi la semplice differenza tra capitale corrisposto e premi versati, senza indagare sulle modalità di gestione delle somme da parte del fondo. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. e del d.lgs. n. 546/1992, per non essersi il giudice di rinvio attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, che imponeva di verificare l’effettivo rendimento imputabile all’investimento sul mercato del capitale accantonato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contribuente non avesse provato l’esistenza e l’entità del rendimento agevolabile, non essendo sufficiente una certificazione che quantificava il rendimento per mera differenza e non indicava i criteri di calcolo né gli incrementi effettivamente derivanti da investimenti di mercato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto vincolante e aveva errato nel considerare sufficiente, ai fini dell’aliquota agevolata del 12,5%, la differenza tra capitale corrisposto e premi versati. La Corte ha ribadito che la tassazione agevolata è applicabile solo alle somme che costituiscono rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato, non alle mere risultanze matematiche o tecniche di capitalizzazione. Ha inoltre precisato che l’onere di provare tale rendimento grava sul contribuente che agisce per il rimborso, e che la certificazione prodotta, priva di indicazioni sui criteri di quantificazione, non è prova sufficiente. Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato l’originaria domanda di rimborso del contribuente. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie, mentre le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del controricorrente soccombente.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in mancanza, la Corte può cassare e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza di rinvio per violazione del vincolo derivante dal principio di diritto enunciato in cassazione.
Richiamato dal contribuente per invocare l’applicazione dell’aliquota del 12,5% ai redditi di capitale.
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR
Richiamati dall’Amministrazione come regime di tassazione separata applicabile alle prestazioni previdenziali in capitale per la parte non riconducibile a rendimento di mercato.
Richiamato come base normativa della ritenuta del 12,5% sui redditi di capitale.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale erogate da fondi di previdenza complementare aziendale, l’aliquota del 12,5% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle somme determinate con meri calcoli matematici o attuariali.
- Ai fini del rimborso dell’imposta trattenuta, il contribuente ha l’onere di provare quale parte della prestazione sia effettivo rendimento di gestione investito sul mercato; una certificazione priva di indicazioni sui criteri di calcolo non è sufficiente.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituirlo con una diversa nozione di rendimento incompatibile con la verifica dell’effettivo impiego delle somme sul mercato.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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