Cassazione Civile, Ordinanza n. 17623/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per l'imposta di successione relativa all'eredità di un de cuius. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado e conferma in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge: ha sostenuto che l'istituto del coacervo, ai fini dell'imposta di successione, conservasse una funzione antielusiva riferita alla franchigia, nonostante il vigente sistema impositivo e la mancata espressa abrogazione dell'art. 8 del TUS. Secondo la ricorrente, dovrebbero essere ricomprese nel coacervo tutte le donazioni anteriori, comprese quelle effettuate nel periodo di soppressione dell'imposta di successione e donazione. I controricorrenti hanno resistito sostenendo l'infondatezza della tesi erariale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la ricorrente non ha introdotto elementi interpretativi nuovi rispetto ai precedenti di legittimità già consolidati, i quali escludevano la persistente vigenza del coacervo ai fini dell'imposta di successione. Ha inoltre rilevato che l'argomento della compatibilità del coacervo con il solo sistema della franchigia non basta, perché in materia impositiva non è sufficiente un ragionamento di mera praticabilità senza una certa base legale. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990
La Corte esclude che la disposizione consenta di affermare la perdurante applicazione del coacervo ai fini dell'imposta di successione in assenza di una base legale certa nel sistema vigente.
art. 69, comma 1, lett. c, L. n. 342/1990
È richiamato come norma invocata dall'Agenzia, ma la Corte non ne ricava un fondamento idoneo a sostenere la tesi della sopravvivenza del coacervo.
art. 2, commi 48 e 52, D.L. n. 262/2006 conv.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce che il sistema attuale non consente di ricostruire per via interpretativa una regola impositiva non sorretta da espressa base normativa.
Massime di principio
- In materia tributaria, istituti aventi effetti sostanzialmente impositivi non possono essere desunti da una mera considerazione di compatibilità pratica con il sistema, ma richiedono una chiara base legale.
- La mancata espressa abrogazione di una disposizione non basta, da sola, a fondare la sua persistente applicazione quando l'evoluzione normativa abbia reso non univoco il suo inserimento nel sistema.
- L'istituto del coacervo, ai fini dell'imposta di successione, non può essere esteso in via interpretativa alle donazioni compiute in periodi in cui l'imposta risultava soppressa, se tale estensione non trova un fondamento normativo certo.
- Il richiamo alla funzione antielusiva di un istituto non consente di mantenere in vita una regola impositiva non più armonizzata con il sistema vigente delle aliquote e delle franchigie.
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