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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32903/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna ritenendo errata l'applicazione degli artt. 116 e 628 c.p. e denunciando vizio di motivazione e travisamento delle prove. In particolare sosteneva di avere partecipato solo a una aggressione di gruppo senza concorrere alla sottrazione del marsupio (quindi possibile qualificazione meno grave ai sensi dell'art. 116 c.p.), che le lesioni sarebbero state lievi (solo escoriazioni) e che la Corte non avrebbe valutato correttamente le dichiarazioni testimoniali e il certificato medico. Chiedeva altresì il riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale della minima offensività della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistente una "doppia conforme" (prima e seconda decisione concordi) e che i motivi riproducevano le stesse doglianze già respinte in appello senza offrire un serio confronto critico con la motivazione della Corte territoriale. Quanto alle questioni di merito, la Corte di appello aveva ricostruito compiutamente la condotta sulla base di molteplici dichiarazioni e certificazioni mediche, evidenziando la progressione violenta e il carattere predatorio dell'azione, escludendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 116 c.p. e il riconoscimento dell'attenuante costituzionale per la gravità e la brutalità della condotta. La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza che considera "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, anche di lieve entità, rilevante ai fini delle lesioni.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il contributo causale del ricorrente nella condotta collettiva

  • art. 628 cod. pen. (comma primo e terzo, n.1)

    Norma sulla rapina; la Corte ha confermato la qualificazione per rapina per la sottrazione violenta del marsupio avvenuta nel contesto dell'aggressione

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la Corte ha ritenuto che le escoriazioni e le alterazioni subite costituiscano 'malattia' ai sensi della giurisprudenza citata

  • art. 585 cod. pen.

    Norma che disciplina la fattispecie aggravata delle lesioni; applicata nella ricostruzione della gravità delle conseguenze per la persona offesa

  • art. 576, n.1 cod. pen.

    Causa di aumento di pena (circostanze aggravanti) richiamata nella valutazione della offensività della condotta

  • art. 116 cod. pen.

    Riferita dalla difesa per ottenere una riqualificazione della condotta in termini meno gravosi; la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo provata la volontà predatoria comune e il contributo attivo del ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione nel ricorso di cassazione; i motivi presentati sono stati ritenuti formulati nei limiti consentiti ma privi di confronto critico con le motivazioni della Corte d'appello

  • Giurisprudenza di legittimità (definizione di "malattia" ai fini delle lesioni)

    La Corte ha richiamato precedenti che definiscono "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, anche lieve e localizzata; da ciò deriva che escoriazioni e sintomi localizzati possono integrare lesioni rilevanti

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello conferma compiutamente la ricostruzione probatoria del primo grado ("doppia conforme"), il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi motivi già discussi in appello è spesso inammissibile per mancanza di confronto critico con le motivazioni della Corte territoriale
  • Una richiesta di riqualificazione della condotta in termini meno gravi (es. invocazione dell'art. 116 c.p.) richiede di dimostrare che mancasse la volontà predatoria o l'apporto causale al fatto; la mera contestazione delle risultanze probatorie senza argomentazione nuova è insufficiente
  • La qualificazione delle lesioni si basa anche su lievi alterazioni anatomiche o funzionali: certificati che riportano escoriazioni o sintomi localizzati possono comunque essere valutati come "malattia" dalla giurisprudenza, ostando al riconoscimento dell'attenuante della minima offensività
  • Per ottenere il riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale della minima offensività è necessario dimostrare la scarsa lesività, l'assenza di brutalità e la limitata offensività complessiva; la presenza di modalità violente, di una vittima giovane o di conseguenze patrimoniali significative può essere elemento ostativo
  • Nel processo minorile, anche se il ricorso è dichiarato inammissibile, sono esclusi l'obbligo di iscrizione alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (specificità procedurale per i minorenni)

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