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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09958/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva confermato la confisca delle quote del capitale e del compendio aziendale della Marino s.r.l., chiedendo la revoca della confisca per "prova nuova" costituita da documentazione bancaria (mutui del 2005) e censurando la base legale della misura (sostegno della confisca sulla "spendita" del nome di Roma Elio da parte dei Marino). Hanno inoltre dedotto vizi di legittimità costituzionale e convenzionale (violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU e dell'art. 42 Cost.), invocato l'applicabilità delle garanzie dell'art. 4 par. 2 Prot. 7 CEDU e richiamato principi di diritto europeo (Direttiva 2014/12) per sostenere che la confisca non poteva estendersi ai beni di terzi in buona fede.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto applicabile, per effetto dell'art. 117 d.lgs. 159/2011, il rimedio di revocazione previsto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Lo Duca, n. 43668/2022) secondo cui la "prova nuova" idonea alla revocazione è o sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta; non è invece "prova nuova" quella semplicemente deducibile e non dedotta nel procedimento originario, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per causa di forza maggiore. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la documentazione bancaria era accessibile con ordinaria diligenza sin dall'origine dei rapporti (mutui 2005), che i ritardi nella produzione non erano giustificati da forza maggiore e che i documenti prodotti erano comunque inidonei a rimettere in discussione il giudicato sulla confisca. Ha rigettato le questioni di illegittimità costituzionale e convenzionale e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28

    La "prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore"

    La Corte ha applicato l'art. 28 richiamando la giurisprudenza di legittimità: la revocazione richiede elementi sopravvenuti o preesistenti ma scoperti senza colpa; prove deducibili ma non dedotte sono inammissibili salvo forza maggiore.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 117 (norma transitoria)

    La norma transitoria rende applicabile l'art. 28 alle istanze di revocazione presentate dopo l'entrata in vigore del codice antimafia, indipendentemente dal regime applicabile al momento della confisca.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

    Il giudice ha osservato che, anche se si ragionasse sulla scorta dell'art. 7 (rimedi previgenti), la giurisprudenza recente (Sez. U., Scinardo) persegue principi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'art. 28 in tema di prova nuova.

  • Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    "In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore"

    Questa decisione è stata richiamata come principio guida: la nozione di "prova nuova" è circoscritta e non comprende prove che potevano essere dedotte in sede preventiva con ordinaria diligenza.

  • Sez. U., n. 2648 del 10/07/2025 (Scinardo)

    "la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore"

    Conferma la tesi secondo cui anche col rimedio previgente non è ammessa la revocazione basata su elementi deducibili prima senza giustificazione per la tardività.

  • art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 CEDU (diritto alla proprietà)

    I ricorrenti hanno invocato violazioni per illegittima compressione della proprietà; la Corte ha ritenuto infondate le censure, ritenendo che le pronunce della giurisprudenza non abbiano compromesso la prevedibilità della legge.

  • art. 4 par. 2, Protocollo n. 7 CEDU

    La difesa aveva richiamato la norma per sostenere la riapertura del giudizio; la Corte ha ritenuto che tale previsione riguarda la riapertura dei procedimenti penali e non si può trasporre automaticamente nei procedimenti di prevenzione per rimettere in discussione il merito senza fatti sopravvenuti.

  • art. 42 Cost.

    Invocato per questioni di proporzionalità della confisca; la Corte ha respinto la censura per mancata dimostrazione di elementi sopravvenuti che escludessero i presupposti della misura.

  • Direttiva 2014/12 del Parlamento Europeo (richiamata dalla difesa)

    La difesa ha richiamato il principio secondo cui, in caso di confusione tra proventi illeciti e beni di provenienza lecita, la confisca dovrebbe essere limitata al valore del profitto illecito; la Corte ha però ritenuto che, anche ove rilevante, tale argomentazione non poteva costituire base per la revocazione senza elementi sopravvenuti idonei a scalfire il giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese: la Corte ha disposto l'obbligo di pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Le istanze di revocazione proposte dopo il 13/10/2011 sono regolate dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 (per effetto dell'art. 117) e devono rispettare la nozione restrittiva di "prova nuova": solo elementi sopravvenuti o preesistenti ma incolpevolmente scoperti possono fondare la revocazione.
  • Non costituiscono "prova nuova" gli elementi che erano deducibili nel procedimento originario ma non dedotti per mancata diligenza: la mancata acquisizione tempestiva di documenti produttibili con ordinaria diligenza comporta inammissibilità della revoca, salvo forza maggiore provata.
  • La revocazione non è il mezzo per rimettere in discussione il merito della confisca sulla base di una diversa valutazione degli elementi già disponibili; occorrono fatti o prove sopravvenute che incidano concretamente sull'originario giudizio.
  • Le questioni di prevedibilità/contrasti giurisprudenziali non bastano di per sé a violare il principio di legalità se le Sezioni Unite hanno fornito interpretazioni ragionevolmente prevedibili; gli aggiustamenti interpretativi della giurisprudenza costituiscono normale evoluzione del diritto.
  • Quando si contesta la confisca per "confusione" tra beni leciti e proventi illeciti, il ricorrente deve produrre elementi specifici e, se vuole attivare la revocazione, tali elementi devono essere sopravvenuti o giustificati da impossibilità oggettiva di produrli nel procedimento originario.
  • Prassi difensiva consigliata: acquisire e conservare tempestivamente ogni documentazione bancaria e probatoria, documentare eventuali impedimenti oggettivi (forza maggiore) per giustificare ritardi, e, in caso di contenzioso, puntare a elementi nuovi non deducibili in precedenza per fondare istanze di revoca.

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