Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 375/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del pei AS 25/26 redatto in data 29.10.2025 rilasciato in copia in data 07.01.2026, come da mail che si allega, nonché di tutti gli atti conseguenti e prodromici; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi; - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Giustizia amministrativa202600162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025/2026 e conseguente assegnazione di 11+1 ore settimanali di insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, frequentante la terza classe della scuola primaria per 27 ore settimanali, è affetto da disturbo del linguaggio e deficit attentivo in soggetto con profilo cognitivo inferiore, riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992. È stata contestata l’assegnazione di sole 11+1 ore di sostegno, ritenuta insufficiente rispetto alla diagnosi funzionale, nella quale risultava indicata la deroga per gravità, e al PEI, dal quale emergeva una scarsissima autonomia sul piano didattico. Il ricorrente ha lamentato l’assenza di motivazione dell’assegnazione e ha chiesto la sospensione degli atti, nonché il riconoscimento del diritto del minore a un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell’orario scolastico.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato nella mancata motivazione dell’assegnazione delle ore di sostegno e nella sua apparente incoerenza con la diagnosi funzionale, che indicava la deroga per gravità, e con il PEI, dal quale risultava una scarsissima autonomia didattica. Il periculum è stato riconosciuto in relazione agli interessi superiori coinvolti e al pregiudizio evidente arrecato alla frequenza scolastica del minore dall’assegnazione di un numero ridotto di ore. Gli atti impugnati sono stati sospesi ai fini del riesame; l’Amministrazione dovrà procedere alla previa integrazione del PEI 2025/2026 e alla conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica del minore. Non è stata disposta direttamente l’assegnazione del rapporto uno a uno per l’intero orario, ma è stato imposto un riesame finalizzato a determinare le ore necessarie. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del gennaio 2027, con data da comunicare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La certificazione del minore ai sensi di questa disposizione costituisce il presupposto normativo richiamato per la condizione di disabilità rilevante ai fini dell’inclusione scolastica.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha applicato i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per sospendere gli atti impugnati ai fini del riesame.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la diffusione dell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati personali nella pubblicazione e diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle generalità e degli elementi idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • L’assegnazione delle ore di sostegno scolastico deve essere motivata e risultare coerente con la diagnosi funzionale e con il PEI, soprattutto quando tali documenti evidenzino condizioni di gravità e una ridotta autonomia didattica.
  • In sede cautelare, la mancata motivazione dell’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno, in presenza di elementi sanitari e didattici indicativi di maggiori esigenze assistenziali, può integrare il fumus boni iuris ai fini della sospensione dell’atto.
  • Il pregiudizio alla frequenza e alla piena integrazione scolastica di un minore con disabilità, unitamente alla rilevanza degli interessi superiori coinvolti, può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
  • Quando l’assegnazione delle ore di sostegno risulti non adeguatamente motivata o incoerente con il quadro funzionale e didattico del minore, il giudice può sospendere l’atto e ordinare un riesame previa integrazione del PEI, rimettendo all’Amministrazione la determinazione del numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.