Cassazione Civile, Ordinanza n. 11634/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una occupazione temporanea e urgente di terreni di proprietà privata, disposta nell'ambito di interventi pubblici e poi ritenuta illegittima e abusiva nella fase di giudizio di rinvio. L'originaria proprietaria aveva chiesto la restituzione dei suoli e il risarcimento dei danni, includendo il valore dei terreni irreversibilmente trasformati, il deprezzamento di quelli da restituire, i pregiudizi derivanti dall'impossibilità di realizzare una azienda agricola, l'indennità per l'occupazione e le spese sostenute per la progettazione. Dopo varie fasi di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la corte territoriale aveva accolto in parte le domande e liquidato ulteriori somme alla cessionaria del credito. Il consorzio ricorrente principale censura la sentenza di rinvio soprattutto per la stima del valore dei terreni e per la liquidazione della perdita di chance connessa alla mancata realizzazione dell'azienda agricola, sostenendo che il giudice avrebbe disatteso i criteri fissati dalla cassazione e rivalutato impropriamente le risultanze peritali. Deduce inoltre errori sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della precedente decisione, sostenendo che la corte avrebbe erroneamente escluso la propria legittimazione e non avrebbe considerato l'eccezione di compensazione impropria. La Presidenza del Consiglio, con ricorso incidentale, solleva censure sostanzialmente sovrapponibili sulla stima dei terreni, sulla perdita di chance e soprattutto sulla mancata considerazione del pagamento già effettuato in esecuzione della sentenza poi cassata, sostenendo che tale pagamento avrebbe dovuto essere scomputato nella liquidazione finale mediante compensazione impropria.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale e, in corrispondenza, i motivi dal terzo all'ottavo del ricorso incidentale, limitatamente alla questione della compensazione impropria. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, una volta riconosciuto che alcune somme erano state già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e che la successiva riforma aveva inciso sull'assetto delle reciproche posizioni, il giudice di rinvio avrebbe dovuto tenerne conto d'ufficio mediante compensazione impropria, anche se fosse maturato un giudicato interno sulla domanda di restituzione proposta da una sola delle parti obbligate in solido. Restano assorbite le ulteriori doglianze sul calcolo di rivalutazione e interessi.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente principale in tema di responsabilità e risarcimento, senza una specifica autonoma affermazione decisoria su tale articolo.
Richiamato ai fini della dedotta violazione dei criteri di liquidazione del danno risarcibile e delle conseguenze immediate e dirette.
Richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno, in particolare della perdita di chance.
Richiamato per le censure sul riparto e sull'assolvimento dell'onere probatorio, in specie quanto al pagamento e alla domanda di restituzione.
Richiamato nelle doglianze di ultrapetizione/omessa pronuncia e nella contestazione della qualificazione processuale delle domande ed eccezioni.
Richiamato nelle censure sulla solidarietà passiva tra i soggetti condannati.
Richiamato nelle censure sulla solidarietà passiva tra coobbligati.
Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito e restituzione di somme versate in esecuzione della decisione poi riformata o cassata.
Richiamato in relazione alla responsabilità solidale dei convenuti per il danno derivante dall'occupazione illegittima.
Richiamato per la liquidazione del danno in materia aquiliana e per il rinvio ai criteri risarcitori generali.
Richiamato nelle censure sulla domanda di restituzione e sulla legittimazione/interesse ad agire.
Richiamato per contestare o sostenere la legittimazione e l'interesse a domandare la restituzione o il scomputo del pagamento già eseguito.
Richiamato nel contesto delle doglianze processuali sulle parti e sulla partecipazione al giudizio.
Richiamato per la questione del giudicato interno formatosi sulla domanda di restituzione.
La Corte afferma che la cassazione o riforma della decisione comporta il sorgere del diritto alla restituzione e impone, se del caso, la compensazione impropria tra somme già pagate e somme definitivamente dovute.
Richiamato dalle parti a sostegno della proponibilità delle domande restitutorie nel giudizio di rinvio.
Richiamato per delimitare le domande ed eccezioni proponibili nel giudizio di rinvio dopo la cassazione.
Richiamato nelle censure processuali sul trattamento di domande ed eccezioni nel giudizio di appello/rinvio.
art. 5-bis, comma 3, l. n. 359 del 1992
Richiamato come criterio unico di edificabilità legale ai fini della stima del suolo, senza ricorso all'edificabilità di fatto.
artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamati quali norme di recepimento del criterio dell'edificabilità legale per la determinazione del valore del suolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio, il controllo della Corte riguarda il rispetto dei limiti del rinvio e del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente; è inammissibile la censura che, sotto le forme dell'omesso esame o della nullità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In materia di occupazione illegittima/usurpativa, il danno da perdita del bene va commisurato all'integrale valore di mercato del suolo sulla base delle sue caratteristiche obiettive e delle utilizzazioni assentite dagli strumenti urbanistici, secondo il criterio dell'edificabilità legale; non è consentito fare ricorso all'edificabilità di fatto, ma possono rilevare anche possibilità intermedie di utilizzazione del fondo se giuridicamente assentite.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e questa abbia considerato le osservazioni dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni critica difensiva.
- La perdita di chance è risarcibile solo se la possibilità perduta sia seria e apprezzabile; il giudice deve distinguere tra nesso causale tra fatto illecito ed evento di danno e quantificazione del pregiudizio, e la valutazione equitativa della chance perduta spetta al merito se sorretta da motivazione adeguata.
- Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione sorge per il solo fatto della cassazione o riforma della decisione stessa.
- Se, dopo la cassazione o la riforma, vi sono pagamenti già eseguiti e nuove somme definitivamente dovute tra le stesse parti o tra coobbligati solidali, il giudice deve tenerne conto mediante compensazione impropria, effettuando il saldo tra le poste reciproche anche d'ufficio quando i dati fattuali siano ritualmente acquisiti.
- La compensazione impropria si distingue dalla compensazione propria perché opera come semplice operazione contabile tra crediti e debiti sorti dal medesimo rapporto, e non richiede necessariamente una specifica eccezione di parte o una domanda riconvenzionale.
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