Cassazione Penale, Sentenza n. 15401/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/05/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Motivi principali: 1) nullità o carenza motivazionale (art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost.) per presunta totale copia di motivazione da altro provvedimento; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni perché originate da autorizzazione per il reato associativo (art. 416-bis) e non riconducibili al reato di corruzione contestato ad Angelo (eccezione di mancata connessione ex art. 12 c.p.p. e divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 c.p.p.); 3) assenza di elementi a sostegno dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" ex art. 416-bis 1 c.p.; 4) carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e mancata indicazione di elementi concreti e specifici che giustifichino la misura (art. 309 co.9 c.p.p. e art. 292 co.2 lett. c) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Primo e settimo motivo dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza; i motivi relativi all'inutilizzabilità delle intercettazioni e all'insussistenza dell'aggravante sono stati ritenuti infondati. La Corte ha confermato che le intercettazioni sono utilizzabili in quanto la corruzione contestata è oggettivamente connessa all'attività delittuosa dell'associazione mafiosa (art. 12 c.p.p.), che l'aggravante di agevolazione al clan Moccia è sufficientemente sostenuta dal materiale indiziario e che sussistono esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) giustificanti il mantenimento degli arresti domiciliari. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente alle spese ex lege.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone)
Norma richiamata nel capo di accusa per configurare il concorso di persone nell'esecuzione del fatto.
art. 110 cod. pen. (concorso di reati)
Richiamata per definire il concorso di reati tra più indagati.
art. 318 e art. 321 cod. pen. (corruzione e falsificazione di documenti pubblici)
Norme poste a fondamento della contestazione di corruzione e delle alterazioni contabili a danno dell'ente appaltante.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
art. 416-bis 1, c.1 cod. pen. citato
Utilizzata sia quale capo di imputazione originario nell'indagine generale sia come aggravante riconosciuta per alcune fattispecie corruttive; la Corte ha ritenuto emergere prova di finalità di agevolazione del clan.
art. 266 e ss. cod. proc. pen. (intercettazioni)
Riferimento alla disciplina sulle intercettazioni: il Tribunale ha ritenuto che le intercettazioni rientrassero nelle ipotesi autorizzate e utilizzabili.
art. 270 cod. proc. pen. (divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi)
La Corte ha chiarito che il divieto non opera quando sussiste connessione tra reati (art. 12 c.p.p.), consentendo l'utilizzo per i reati connessi oggettivamente all'originaria autorizzazione.
art. 12 cod. proc. pen. (connessione e utilizzazione delle captazioni)
art. 12 comma 1 lett. c citato in motivazione
Applicato per ritenere che la corruzione sia connessa oggettivamente al reato associativo e quindi ricompresa nell'ambito delle utilizzazioni autorizzate.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (misure cautelari: esigenze cautelari)
Base normativa per la valutazione del pericolo di reiterazione e dell'assoggettamento alla misura cautelare; la Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze.
art. 125 cod. proc. pen. e art. 111 Cost. (motivazione dei provvedimenti)
Richiamati dalla difesa per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non annullabile per mera ripetizione testuale tra provvedimenti analoghi.
Norme richiamate dalla difesa per esigere specificità nella motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto le motivazioni sufficienti e non generiche.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per investigare un reato associativo possono essere utilizzate anche per reati diversi (es. corruzione) se sussiste una connessione oggettiva tra le condotte: non è sufficiente la mera contiguità di soggetti, ma va dimostrato che l'attività illecita si inserisce nel medesimo disegno criminoso o nelle medesime finalità dell'associazione.
- La contestazione di un'aggravante "mafiosa" richiede valutazione dell'impatto economico e della consapevolezza degli indagati circa l'utilizzo dei proventi in favore del clan; prove indirette (intercettazioni, videoriprese, controlli contabili) possono essere ritenute sufficienti in sede cautelare se congruamente motivate.
- La ripresa testuale di argomentazioni tra provvedimenti emessi su medesimo compendio probatorio non costituisce automaticamente nullità della motivazione: conta la coerenza logica e la specificità degli argomenti rispetto al singolo interessato.
- Per contrastare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario dimostrare l'assenza di connessione secondo i parametri dell'art. 12 c.p.p.; obiezioni formali sul tramite investigativo (es. originaria autorizzazione) hanno efficacia limitata se il collegamento materiale emerge dagli atti.
- In sede di riesame/cassazione le esigenze cautelari possono essere confermate sulla base della gravità del fatto, della durata del comportamento illecito, della personalità dell'indagato e della presenza di aggravanti, purché la motivazione risulti specifica e non meramente enunciativa.
- Chi impugna una misura cautelare per carenza di motivazione deve illustrare in modo circostanziato perché le argomentazioni del giudice siano illogiche o insufficienti, non bastano contestazioni generiche.
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