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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13762/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro una cartella di pagamento di euro 10.168,20, relativa a sanzioni amministrative per violazioni in materia di commercio ambulante. In origine aveva dedotto, in via principale, la prescrizione quinquennale del credito e, in via subordinata, l’omessa notifica degli atti prodromici alla cartella. Dopo la dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace, la causa è stata riassunta davanti al Tribunale, che ha però sollevato conflitto negativo ritenendo sussistente la competenza del Giudice di pace. La Corte ha quindi dovuto stabilire se la domanda, come effettivamente formulata in riassunzione, fosse una opposizione all’esecuzione preventiva per prescrizione del credito e quale giudice fosse competente per materia e territorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Monza. Ha ritenuto che la domanda, nella formulazione risultante dall’atto di riassunzione, fosse unicamente diretta all’accertamento dell’estinzione del credito per prescrizione, con la dedotta mancata notifica degli atti prodromici rilevante solo in funzione dell’interruzione della prescrizione. Qualificata la controversia come opposizione all’esecuzione preventiva relativa a sanzioni amministrative pecuniarie, la competenza per materia spettava al Giudice di pace ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 150/2011, non ricorrendo ipotesi di competenza del Tribunale. Quanto al territorio, la competenza andava determinata nel luogo della minacciata esecuzione, coincidente con il luogo di notificazione della cartella e quindi con il domicilio/residenza del destinatario, che ricadeva nel circondario del Giudice di pace di Monza. La Corte ha infine osservato che spetterà a quel giudice valutare l’interesse ad agire in relazione all’impugnazione proposta avverso una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo. Nessuna statuizione sulle spese, essendo un regolamento di competenza d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento/conflitto negativo di competenza d’ufficio quando il contrasto riguarda materia o territorio inderogabile

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all’esecuzione non ancora iniziata

    la deduzione di prescrizione del credito che impedisce l’esecuzione configura opposizione all’esecuzione preventiva

  • art. 22-bis L. 24 novembre 1981, n. 689

    individua la materia delle opposizioni relative a sanzioni amministrative pecuniarie ai fini della competenza

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    comma terzo; commi quarto e quinto

    attribuisce al giudice di pace la competenza per le opposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo le ipotesi riservate al tribunale

  • art. 27 c.p.c.

    per l’opposizione preventiva all’esecuzione la competenza territoriale si determina in base al luogo della minacciata esecuzione

  • art. 480, terzo comma, c.p.c.

    la cartella di pagamento svolge, nella riscossione a mezzo ruolo, la funzione del precetto ai fini del radicamento territoriale

  • art. 6 della legge 28 marzo 1991, n. 112

    richiamata come base delle sanzioni amministrative contestate

  • artt. 2 e 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287

    richiamati come disposizioni violate a fondamento delle sanzioni amministrative

  • artt. 28 e 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

    richiamati come disposizioni violate a fondamento delle sanzioni amministrative

  • artt. 11 e 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114

    richiamati come disposizioni violate a fondamento delle sanzioni amministrative

Massime di principio

  • La domanda di opposizione va qualificata in base al suo contenuto effettivo e alla formulazione delle conclusioni nell’atto di riassunzione: se la pretesa è unicamente l’accertamento dell’estinzione del credito per prescrizione, la competenza si determina come opposizione all’esecuzione preventiva, anche se vengono richiamate questioni sulla mancata notifica degli atti prodromici come meri fatti interruttivi o impeditivi della prescrizione.
  • L’opposizione preventiva all’esecuzione proposta contro la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella materia attribuita al giudice di pace quando le sanzioni non superano il limite edittale previsto dalla disciplina speciale, salvo specifiche deroghe di competenza del tribunale.
  • Ai fini della competenza territoriale dell’opposizione preventiva all’esecuzione, conta il luogo della minacciata esecuzione; nella riscossione esattoriale, la cartella di pagamento assume funzione assimilabile a quella del precetto, sicché rileva il luogo della sua notificazione, corrispondente al domicilio o alla residenza del destinatario.
  • In presenza di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice competente individuato dalla Corte deve poi verificare autonomamente, ove rilevante, l’interesse ad agire e l’ammissibilità dell’opposizione proposta avverso una cartella conosciuta tramite estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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