Cassazione Civile, Ordinanza n. 08005/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, una società a responsabilità limitata riceveva quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007-2010. L’Ufficio contestava, per quanto rilevante in questa sede, la deduzione dei compensi corrisposti all’amministratore unico in assenza di una delibera assembleare specifica di approvazione del compenso. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi della contribuente; in appello la società sosteneva che gli importi erano stati iscritti in bilancio e che l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avesse comportato una tacita ratifica della determinazione del compenso. La CTR accoglieva l’appello, ritenendo sufficiente l’approvazione del bilancio e non necessaria una delibera espressa dopo la riforma societaria. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 2364, 2368, 2369, 2389, comma 1, e 2697 c.c., sostenendo che la giurisprudenza di legittimità richiede comunque una specifica delibera assembleare per la deducibilità del compenso degli amministratori, non essendo sufficiente la mera approvazione del bilancio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla società resistente, perché il ricorso individuava chiaramente la ratio decidendi della sentenza impugnata e conteneva censure giuridiche pertinenti. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che, anche per le società a responsabilità limitata, la deducibilità del compenso degli amministratori richiede una specifica previsione nello statuto oppure un’espressa delibera assembleare di determinazione del compenso. La sola approvazione del bilancio, pur contenente la posta relativa al compenso, non equivale di per sé alla delibera richiesta, salvo che l’assemblea, convocata solo per il bilancio e totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione del compenso. La decisione della CTR è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata in tema di deducibilità dei costi; la Corte lo considera nel quadro della necessità che il compenso degli amministratori risulti da una valida determinazione societaria.
art. 2364, comma 1, nn. 1 e 3, c.c.
Richiamato per il ruolo dell'assemblea nella disciplina societaria e nella deliberazione sui compensi, in raccordo con la necessità di una decisione espressa.
Richiamato tra le norme violate; rileva nel sistema di formazione della volontà assembleare.
Richiamato tra le norme violate; rileva nel sistema di costituzione e funzionamento dell'assemblea.
La Corte ribadisce che la determinazione del compenso degli amministratori richiede una specifica previsione nello statuto o una delibera assembleare espressa; la mera approvazione del bilancio non basta di regola a integrarla.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non affronta un diverso riparto probatorio autonomo, ma inserisce il tema nella verifica della prova dell'esistenza di una valida delibera determinativa del compenso.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che il compenso risulti da una specifica previsione statutaria oppure da un'espressa delibera assembleare di determinazione; la mera iscrizione della posta in bilancio e l'approvazione del bilancio non sono sufficienti, salvo espressa discussione e approvazione della voce da parte dell'assemblea.
- La delibera di approvazione del bilancio e la delibera di determinazione del compenso degli amministratori sono atti distinti nella disciplina societaria; la loro distinzione risponde a regole imperative e non derogabili, dettate anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica.
- L'approvazione del bilancio può sanare il difetto di una precedente specifica delibera sul compenso solo se l'assemblea, convocata per il bilancio e totalitaria, abbia espressamente approvato la proposta di determinazione del compenso, non essendo sufficiente una approvazione meramente contabile o implicita.
- In sede di ricorso per cassazione, l'eccezione di inammissibilità è infondata quando il ricorso individua con precisione la ratio decidendi impugnata e articola censure giuridiche pertinenti, consentendo il controllo di legittimità.
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