Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 20 agosto 2007. La parte acquirente ha agito per ottenere la declaratoria di nullità del preliminare, deducendo che, prima della stipula, erano intervenuti atti amministrativi regionali che avrebbero qualificato l’area come ad alto rischio geomorfologico; secondo la sua tesi, tale circostanza avrebbe viziato il consenso per errore essenziale e riconoscibile. La domanda è stata accolta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte ha esaminato anzitutto un profilo pregiudiziale di procedibilità: nel fascicolo non risultava la copia autentica della relata di notifica della sentenza impugnata né l’attestazione di conformità richiesta per il deposito di copie analogiche di atti telematici. La Corte ha inoltre verificato negativamente la c.d. prova di resistenza, perché la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancanza della copia autentica della relata di notificazione della sentenza impugnata e della relativa attestazione di conformità. Ha aggiunto che, comunque, non risultava superata la prova di resistenza, poiché il ricorso era stato notificato il 10 novembre 2017 mentre la sentenza d’appello era stata pubblicata il 31 luglio 2017. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’attestazione di conformità del difensore è richiesta per il deposito di copie analogiche di atti notificati telematicamente; la sua mancanza può incidere sulla procedibilità del ricorso, salvo i temperamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Costituisce il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è depositato in copia analogica di un atto originariamente telematico, il ricorrente deve allegare l’attestazione di conformità richiesta anche per la relata di notificazione della sentenza impugnata, perché da essa dipende la verifica della tempestività e della regolare instaurazione del giudizio di legittimità.
- La mancanza della copia autentica della relata di notifica della decisione impugnata può determinare l’improcedibilità del ricorso, salvo che operino i temperamenti elaborati dalla giurisprudenza in presenza di controparte costituita che depositi copia autenticata o non disconosca la conformità.
- Se la controparte resta soltanto intimata, oppure disconosce la conformità della copia depositata, l’onere di regolarizzazione gravante sul ricorrente deve essere assolto entro l’udienza o l’adunanza camerale, altrimenti il ricorso è improcedibile.
- La "prova di resistenza" conferma l’improcedibilità quando, anche a prescindere dal vizio documentale, la notifica del ricorso non risulti comunque tempestiva rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata.
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