Cassazione Penale, Ordinanza n. 24669/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto in abitazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge nella qualificazione della corsia di accesso ai garage condominiali come spazio rientrante nella privata dimora, sostenendo implicitamente che tale area non potesse essere considerata privata dimora ai fini della contestata aggravante/qualificazione del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui rileva che lo spazio non sia aperto al pubblico né accessibile a terzi senza consenso del titolare e che vi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, come parcheggiare il proprio veicolo in uno spazio condominiale comune.
Norme richiamate
La fattispecie è stata trattata come tentato furto in abitazione, con rilievo della nozione di privata dimora ai fini della qualificazione del fatto.
Il reato contestato è stato qualificato come tentato furto.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U., n. 31345/17
È stato richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla nozione di privata dimora: rileva che il luogo non sia aperto al pubblico, non sia accessibile a terzi senza consenso e sia stabilmente destinato anche a svolgervi atti della vita privata.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la nozione di privata dimora non dipende dal regime civilistico del bene, ma dalla concreta destinazione e accessibilità del luogo.
- È sufficiente che lo spazio non sia aperto al pubblico e non sia accessibile a terzi senza il consenso del titolare, purché vi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata.
- Anche spazi condominiali comuni, come corsie di accesso ai garage o aree in cui si parcheggia il veicolo, possono integrare il concetto di privata dimora se rispondono ai requisiti funzionali indicati dalla giurisprudenza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura in modo manifestamente infondato una qualificazione giuridica già conforme al consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
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