Cassazione Penale, Ordinanza n. 30892/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un imputato ritenuto colpevole, in primo e secondo grado, di illecita detenzione/custodia di stupefacenti in quantitativo elevato; la Corte di appello di Roma aveva già riformato la decisione del G.U.P. di Roma rideterminando la pena in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa, valorizzando la gravità oggettiva della condotta e la quantità di droga, da cui sarebbero state ricavabili oltre 350.000 dosi medie singole. Il ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena; la censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della Corte territoriale e, in sostanza, proponeva una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato e generico: la doglianza sul trattamento sanzionatorio non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per la condotta di detenzione/custodia di stupefacenti contestata all'imputato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante richiamata nella contestazione, in relazione alla rilevanza quantitativa della droga.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della pena.
- In sede di legittimità non è consentito contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione di merito degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice territoriale, quando la motivazione sia razionale e non manifestamente illogica.
- La gravità oggettiva della condotta e l'elevatissimo quantitativo di stupefacente possono costituire base motivazionale idonea a sorreggere la determinazione della pena.
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