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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23019/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per cassazione: censura sulla determinazione della pena per la continuazione "interna" dei reati omogenei (capo a). Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel conteggio degli aumenti prevedendo cinque ulteriori episodi di furto (con incrementi di giorni 8 e euro 20 ciascuno) mentre, secondo il ricorrente, i furti sarebbero stati in tutto solo due. In una memoria di replica depositata successivamente il difensore ha poi tentato di introdurre anche censure sulla determinazione della pena base per il reato più grave e sulla presunta violazione del divieto di reformatio in peius.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile la memoria di replica perché non può introdurre nuovi motivi o questioni non presenti nel ricorso originario nel procedimento cartolare. Ha altresì valutato il motivo proposto come generico e manifestamente infondato: errata la scelta della rubrica normativa allegata (art. 606 comma 1 lett. c) invece del corretto riferimento quando si deduce violazione di norme di diritto sostanziale), carente il requisito di autosufficienza delle argomentazioni (assenza di allegazioni probatorie o logiche che dimostrino che i fatti fossero solo due) e congrua la motivazione della Corte d'appello sulla quantificazione degli aumenti per la continuazione. La Corte ha inoltre dichiarato irrilevante, ai fini dell'inammissibilità, la successiva modificazione normativa che rende il reato procedibile a querela (D.Lgs. 150/2022), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    Disciplina il procedimento cartolare in Cassazione e i limiti temporali per le conclusioni del Procuratore Generale e per le eventuali repliche della difesa; la Corte interpreta la norma come preclusiva dell'introduzione di motivi nuovi nella memoria di replica.

  • art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n.15)

    Richiamato come norma collegata alla disciplina del procedimento cartolare; conferma i limiti procedurali per la trattazione scritta.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente ma ritenuta inadeguata dalla Corte: la lett. c) riguarda violazioni di norme processuali; la Corte osserva che l'errore dedotto attiene a diritto sostanziale e motivazione, che avrebbe dovuto essere inquadrato alla lett. b).

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di decadenza per l'introduzione di motivi in Cassazione; la Corte lo utilizza per escludere l'ammissibilità di nuovi motivi nella memoria di replica.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che censure non dedotte in appello sono inammissibili in Cassazione se riferite a violazioni di legge non già proposte nei motivi di appello.

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Norme sul cumulo giuridico e sul divieto di reformatio in peius; la Corte le applica per valutare che la Corte d'appello ha correttamente determinato la pena finale senza superare il limite della pena inflitta in primo grado e rispettando la proporzione degli incrementi.

  • art. 81, ultimo comma, cod. pen.

    Richiamato nella memoria di replica dal difensore (sul tema dell'aumento non inferiore a un terzo per il reato più grave in presenza di recidiva); la Corte però non ha ammesso la doglianza tardiva e non l'ha esaminata nel merito.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata; citata a supporto della argomentazione difensiva relativa alla misura della pena, ma non esaminata nel merito per inammissibilità delle nuove censure.

  • Decreto Legislativo n.150/2022, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha reso il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose procedibile a querela; la Corte afferma che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul giudicato sostanziale come farebbe un'abolitio criminis.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, usata per imporre le spese e la condanna alla Cassa delle ammende.

  • art. 673, cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla revoca della sentenza in caso di abolitio criminis; la Corte distingue la sopravvenuta procedibilità a querela da una vera abrogazione del reato.

  • art. 625, n.2, cod. pen.

    Riferimento al reato contestato (furto aggravato dalla violenza sulle cose); la modifica normativa successiva è discussa ma non rilevante per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare di Cassazione la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale non può introdurre nuovi motivi o censire aspetti non contenuti nel ricorso originario; eventuali nuovi temi risultano inammissibili per decorso dei termini e per violazione del contraddittorio.
  • Chi impugna una quantificazione della pena o il calcolo degli aumenti per la continuazione deve esporre in modo autosufficiente e motivato le ragioni di fatto e di diritto (indicando specifici elementi probatori o errori logici); doglianze meramente assertive sono dichiarate inammissibili.
  • Occorre richiamare la corretta rubrica normativa quando si formula il motivo in Cassazione: l'errata indicazione dell'articolo di riferimento può essere motivo di rigetto se non è coerente con la natura del vizio dedotto (processuale vs sostanziale).
  • Il giudice d'appello, in presenza di lacune del primo grado (es. mancata determinazione della pena base), può integrare e supplire la motivazione purché lo faccia con adeguata motivazione e senza eccedere la pena finale inflitta in primo grado (rispetto al divieto di reformatio in peius).
  • La sopravvenuta modifica legislativa che rende un reato procedibile a querela non produce gli effetti di un'abolitio criminis e, salvo casi specifici, non incide sul giudicato sostanziale già formatosi; non è quindi automaticamente idonea a determinare la revoca della sentenza.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando si ravvisino profili di colpa nella impostazione del ricorso.

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