Cassazione Penale, Ordinanza n. 09641/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, lamentando la mancata assoluzione dai reati ascritti ai capi a) e b); (2) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; (3) violazione di legge e illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (4) violazione di legge penale e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché meramente reiterativi di censure già sollevate e disattese in appello con motivazione ritenuta congrua, oltre che manifestamente infondati poiché diretti a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la genericità del secondo motivo, per difetto di specifica correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la dedotta mancanza di motivazione o la sua illogicità, affermando che il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di rivalutare il materiale probatorio o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È stata altresì respinta la doglianza sulla prescrizione, reputata generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizi che non integrano le nozioni di cui all'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla norma, non potendo trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la ponderazione degli elementi rilevanti; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo pedissequo questioni già dedotte e specificamente disattese in appello, se non attraverso censure realmente nuove e specifiche sulla motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un percorso argomentativo logicamente apprezzabile; non può estendersi alla rivalutazione delle prove o alla sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è generico quando non si confronta puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata, mancando una correlazione effettiva tra critica e motivazione.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere validamente motivata richiamando solo gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della particolare tenuità del fatto, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente previsti.
- Le doglianze sulla prescrizione devono confrontarsi con il dies a quo e con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
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