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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09641/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, lamentando la mancata assoluzione dai reati ascritti ai capi a) e b); (2) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; (3) violazione di legge e illogicità della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (4) violazione di legge penale e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché meramente reiterativi di censure già sollevate e disattese in appello con motivazione ritenuta congrua, oltre che manifestamente infondati poiché diretti a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la genericità del secondo motivo, per difetto di specifica correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la dedotta mancanza di motivazione o la sua illogicità, affermando che il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza possibilità di rivalutare il materiale probatorio o la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È stata altresì respinta la doglianza sulla prescrizione, reputata generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    vizi che non integrano le nozioni di cui all'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla norma, non potendo trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la ponderazione degli elementi rilevanti; non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo pedissequo questioni già dedotte e specificamente disattese in appello, se non attraverso censure realmente nuove e specifiche sulla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un percorso argomentativo logicamente apprezzabile; non può estendersi alla rivalutazione delle prove o alla sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è generico quando non si confronta puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata, mancando una correlazione effettiva tra critica e motivazione.
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere validamente motivata richiamando solo gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della particolare tenuità del fatto, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri astrattamente previsti.
  • Le doglianze sulla prescrizione devono confrontarsi con il dies a quo e con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito; in difetto, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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