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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8334 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate contestava alla società U. s.r.l. la mancata dichiarazione di un indennizzo assicurativo di 1.200.000.000 di lire, ricevuto nel 1998 per una rapina avvenuta nel 1992. L'Amministrazione riteneva che il componente positivo dovesse concorrere al reddito nel 1998 e attribuiva a T., nonostante le dimissioni formali, la responsabilità tributaria quale liquidatore di fatto, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. T. contestava sia il momento di imputazione fiscale dell'indennizzo, sostenendo che una parte fosse già certa nel 1992 e iscritta in bilancio, sia la propria qualifica di liquidatore e l'applicabilità della responsabilità sussidiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi al principio di competenza e alla rilevanza dell'iscrizione in bilancio, confermando che il reddito doveva essere imputato al 1998, quando l'ammontare dell'indennizzo era diventato definitivamente certo. Ha invece accolto i motivi relativi alla responsabilità del liquidatore. L'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 richiede che i debiti tributari siano previamente iscritti a ruolo e che sia verificata la mancata soddisfazione degli stessi con le attività della liquidazione. Inoltre, la responsabilità deve essere valutata con riferimento al momento della chiusura del bilancio e della presentazione della dichiarazione dei redditi, non al momento dell'incasso dell'indennizzo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Venezia, in diversa composizione, per verificare tali presupposti e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 75 del TUIR, oggi art. 109 del TUIR

    I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    Il componente positivo di reddito deve essere imputato all'esercizio in cui l'esistenza e l'ammontare del credito diventano certi e obiettivamente determinabili. Nel caso concreto, tale momento è stato individuato nel 1998, quando l'indennizzo assicurativo è stato definitivamente riconosciuto.

  • Art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973

    La responsabilità del liquidatore ha natura sussidiaria e presuppone, tra l'altro, la preventiva iscrizione a ruolo dei tributi e la mancata soddisfazione dei debiti tributari con le attività della liquidazione.

    Il liquidatore non risponde automaticamente dei debiti fiscali della società. L'Amministrazione deve dimostrare la preventiva iscrizione a ruolo e il mancato pagamento mediante il patrimonio sociale; inoltre, la posizione del liquidatore va verificata con riferimento alla chiusura del bilancio e alla presentazione della dichiarazione, momento in cui si realizza l'eventuale omissione fiscale.

  • Art. 15 del D.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di iscrivere a ruolo provvisoriamente i crediti tributari.

    Nel contesto della responsabilità sussidiaria del liquidatore, l'Amministrazione deve provare almeno l'iscrizione dei crediti in ruoli provvisori, quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina della riscossione.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, un ricavo o un credito va imputato all'esercizio in cui diventa certo nell'esistenza e determinabile nell'ammontare; una pretesa ancora contestata o solo provvisoriamente riconosciuta può essere imputata in un esercizio successivo.
  • La mera iscrizione contabile di una somma attiva non determina necessariamente la tassazione se la posta è neutralizzata da una corrispondente voce passiva; tuttavia, il giudice deve valutare concretamente la sostanza economica e la corretta rappresentazione contabile dell'operazione.
  • La responsabilità fiscale del liquidatore è sussidiaria e non automatica: prima di agire contro il liquidatore, l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti specifici previsti dalla legge, inclusa la preventiva iscrizione a ruolo del debito.
  • Per individuare il liquidatore responsabile non è decisivo soltanto chi ricopriva la carica al momento dell'incasso. Occorre verificare chi era in carica quando il componente doveva essere rilevato nel bilancio e dichiarato fiscalmente.
  • La qualifica di liquidatore di fatto deve essere provata sulla base di elementi concreti e non può essere desunta automaticamente da circostanze precedenti o dalla sola gestione materiale di alcune attività.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando il giudice abbia omesso del tutto un elemento decisivo o abbia reso una motivazione logicamente inesistente o incomprensibile.

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