Cassazione Civile, Ordinanza n. 08607/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatori)
La controversia
La controversia nasce dalla successione tra una procedura di amministrazione straordinaria e il successivo fallimento della società insolvente. I curatori del fallimento avevano chiesto, prima con azione ordinaria di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e poi con ricorso ex art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, che i cessati commissari liquidatori rendessero e depositassero il conto della gestione e che il rendiconto fosse poi contestato per alcune irregolarità, in particolare per il pagamento di crediti prededucibili senza passaggio attraverso un formale accertamento del passivo, senza stati passivi integrativi, senza piano di riparto e senza autorizzazione dell’autorità vigilante. I commissari hanno resistito sostenendo, tra l’altro, che i curatori non fossero legittimati a contestare il rendiconto depositato nella sede fallimentare dopo aver promosso il giudizio ordinario di rendiconto, che il giudicato formatosi nel primo giudizio impedisse la seconda impugnazione, e che comunque i pagamenti delle prededuzioni fossero legittimi o non sindacabili in quel modo. In cassazione hanno denunciato violazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che i curatori, avendo già promosso il rendiconto ordinario, non potessero contestare lo stesso conto in sede fallimentare; che l’operato dei commissari, approvato dall’autorità di vigilanza, non fosse sindacabile; e, infine, che la corte d’appello avesse erroneamente ritenuto irregolare il pagamento delle prededuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio di rendiconto ordinario ex art. 263 c.p.c. è autonomo rispetto al procedimento concorsuale di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999 e la mera pendenza del primo non preclude ai curatori di formulare contestazioni nel secondo, in mancanza di un provvedimento definitivo di approvazione del conto nel giudizio ordinario. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il giudicato sulla sentenza non definitiva che aveva accertato l’obbligo dei commissari di rendere il conto non precludeva il sindacato sul rendiconto depositato nella sede concorsuale, e che la successiva dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio ordinario non poteva produrre giudicato sostanziale sulla pretesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: la corte territoriale aveva infatti ritenuto illegittimi i pagamenti delle prededuzioni effettuati senza le necessarie autorizzazioni e senza il corretto passaggio procedurale, e il ricorso non ha svolto una critica specifica e pertinente di tali argomentazioni. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola il giudizio ordinario di rendiconto, autonomo rispetto ai rimedi previsti dalle discipline concorsuali; la semplice pendenza del giudizio non impedisce contestazioni nel procedimento speciale di rendiconto concorsuale se non vi è stata approvazione definitiva del conto.
L’accettazione del conto o la sua impugnazione definiscono l’esito del giudizio ordinario di rendiconto; la concessione di rinvii per consentire la posizione della parte non comporta preclusioni.
Solo l’approvazione del conto, o una sentenza definitiva che si pronunci sul rendiconto, impedisce ulteriori contestazioni sullo stesso conto in separato processo.
L’estinzione del processo rende inefficaci gli atti, ma non travolge le sentenze non definitive di merito già passate in giudicato.
art. 75 del d.lgs. n. 270/1999
Prevede l’obbligo di deposito del conto della gestione da parte del commissario e consente a qualsiasi interessato di proporre contestazioni al tribunale; il controllo ministeriale preventivo non esclude il successivo controllo giudiziale.
art. 72 del d.lgs. n. 270/1999
Concorre a fondare l’obbligo di deposito del conto nella procedura di amministrazione straordinaria convertita.
artt. 69-77 del d.lgs. n. 270/1999
Regolano la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e la fase di rendicontazione degli organi cessati.
art. 36 del d.lgs. n. 270/1999
Attribuisce ai commissari la gestione del patrimonio dell’impresa in sostituzione degli amministratori, con conseguente dovere di rendere il conto.
art. 44 del d.lgs. n. 270/1999
Richiamato come norma espressiva della regola generale del rendiconto per gli organi delle procedure concorsuali.
La Corte non ne ha riconosciuto l’idoneità a escludere il controllo sul pagamento delle prededuzioni nella procedura in esame; il motivo che lo invocava è stato dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
Richiamato per escludere che il pagamento delle prededuzioni possa avvenire in totale autonomia dell’organo gestorio senza i necessari provvedimenti formali/autorizzativi.
Espressione della regola generale secondo cui l’organo gestorio della procedura deve rendere il conto ed essere assoggettato a contestazioni da parte del successore o degli interessati.
Richiamato come disciplina espressiva della regola generale del rendiconto anche nella liquidazione coatta amministrativa.
Indicata tra le norme applicabili alla disciplina del controllo sui crediti e sulla gestione nella procedura concorsuale richiamata.
Nella liquidazione coatta/amministrazione straordinaria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza è necessaria per la distribuzione di acconti; non consente pagamenti in assoluta autonomia.
Richiama il deposito del conto e la possibilità di contestazioni da parte degli interessati nel procedimento concorsuale.
Richiamato come norma che esprime la regola per cui l’organo cessato deve rendere il conto alla parte che lo sostituisce.
Indicato come base per l’eventuale responsabilità personale dell’organo gestorio ove la cattiva gestione abbia arrecato pregiudizio alla massa o ai creditori.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondano la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e il procedimento speciale di contestazione del conto previsto dalla disciplina concorsuale sono autonomi: la mera pendenza del primo non preclude al soggetto interessato di contestare il rendiconto depositato nella seconda sede, se non sia intervenuta una definitiva approvazione del conto o un giudicato sostanziale sul suo contenuto.
- Nelle procedure concorsuali liquidatorie l’obbligo di rendiconto grava ex lege sull’organo gestorio cessato; il successore nella gestione è legittimato a contestare il conto, perché è il soggetto istituzionalmente preposto a verificare l’operato precedente e a tutelare la massa.
- Il controllo preventivo dell’autorità amministrativa di vigilanza sul deposito del rendiconto non esaurisce né preclude il controllo giudiziale successivo, che può essere attivato dalle contestazioni degli interessati secondo la disciplina speciale.
- Il pagamento dei crediti prededucibili nella procedura concorsuale richiede il rispetto delle forme e delle autorizzazioni previste dalla disciplina applicabile; non è consentito un pagamento in assoluta autonomia dell’organo gestorio quando la legge richiede passaggi formali, autorizzazioni o la previa formazione dello stato passivo.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che deduce violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera indicazione delle norme asseritamente violate, senza critica argomentata delle affermazioni in diritto della decisione, rende il motivo inammissibile.
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