Cassazione Penale, Ordinanza n. 04769/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del GIP emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa alla definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta, per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. In cassazione hanno dedotto un vizio di motivazione, lamentando l'omessa motivazione della decisione; la Corte rileva però che le censure erano del tutto generiche e stereotipate e, quindi, non rientravano tra i casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata
indicato come parametro che delimita i casi in cui è proponibile il ricorso; censure generiche e stereotipate non vi rientrano
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
norme incriminatrici poste a fondamento della sentenza di patteggiamento impugnata
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono ammissibili doglianze generiche, stereotipate o meramente assertive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
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