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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25876/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La condanna per tentato furto aggravato è rimasta ferma perché il ricorso è stato respinto in rito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha censurato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze fossero ripetitive di questioni già esaminate e respinte in appello, con motivazione logica e congrua, valorizzando la gravità delle modalità del fatto, la prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, la commissione del fatto durante una misura cautelare e la pendenza di altro procedimento per furto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata quando le modalità della condotta rivelino gravità del fatto e proclività a delinquere, secondo una valutazione di merito non illogica se adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare gli elementi preponderanti relativi alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto, con motivazione insindacabile in cassazione se non contraddittoria.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando si risolva nella riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede di apprezzare non solo la gravità astratta del reato, ma anche le concrete modalità della condotta e gli indici di personalità dell'imputato, ove emergano elementi sintomatici di maggiore pericolosità.
  • La concessione o il diniego della sospensione condizionale della pena appartengono al giudizio prognostico di merito; la motivazione è censurabile solo se mancante o manifestamente illogica, non quando si fondi sulla valutazione negativa della capacità a delinquere e del rischio di recidiva.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e il relativo diniego è legittimo se sorretto dal richiamo a elementi rilevanti ex art. 133 c.p., come la commissione del reato in costanza di misura cautelare o in pendenza di altri procedimenti.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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