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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35631/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione è stato proposto da Cristofaro Rocco avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che lo aveva condannato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), riconoscendo attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e riducendo la pena a un anno. L'imputazione originava dalla deposizione resa il 11 ottobre 2013, nella quale Rocco negò di aver acquistato stupefacenti da Marcello Pileggi, in contrasto con sommarie informazioni rese il 4 ottobre 2011. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione dell'art. 525 c.p.p. e errata applicazione degli artt. 372 e 376 c.p. pen., sostenendo che la rinnovazione dell'istruttoria nel processo Pileggi avrebbe reso inutilizzabili le precedenti dichiarazioni e che la possibilità di ritrattare avrebbe impedito la configurabilità del reato; (2) mancata o illogica motivazione della sentenza rispetto alle intercettazioni e alla loro valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Sul primo motivo ha confermato che le deposizioni rese prima della rinnovazione dell'istruttoria per mutamento del giudice non sono affette da inutilizzabilità automatica e possono essere utilizzate per le contestazioni: se false, sono idonee a integrare il reato di falsa testimonianza, che è reato di pericolo e si consuma al momento della dichiarazione mendace; la ritrattazione è una causa sopravvenuta di non punibilità ma non impedisce la consumazione del reato. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché si limita a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, questione riservata al merito e non sindacabile in Cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e disposto un versamento equitativo di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Reato di falsa testimonianza considerato reato di pericolo; si consuma nel momento in cui viene resa la dichiarazione mendace e richiede solo l'idoneità astratta della falsa deposizione a influenzare il convincimento del giudice.

  • art. 376 cod. pen.

    Disciplina la ritrattazione; la ritrattazione è causa sopravvenuta di non punibilità ma non impedisce che il reato si sia già consumato al momento della dichiarazione mendace.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento del giudice non determina l'inutilizzabilità automatica delle deposizioni già acquisite; tali verbali, pur non potendosi leggere senza consenso, rimangono parte integrante del fascicolo e sono utilizzabili per le contestazioni di falsa testimonianza.

  • art. 500 e 503 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa come limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, ma la Corte osserva che le dichiarazioni possono comunque costituire oggetto di contestazione per falsa testimonianza se false.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Il ricorso alla Cassazione non può limitarsi a contestare l'applicazione dell'art. 192 con una diversa lettura delle prove; le contestazioni fondate su rivalutazione probatoria sono inammissibili.

  • art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    Per censurare la motivazione in Cassazione occorre indicare uno dei vizi logici tassativi previsti da questa norma; una mera diversa valutazione probatoria non rientra tra tali vizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le deposizioni rese in udienza prima di una successiva rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice non sono automaticamente inutilizzabili ai fini della contestazione penale; se false, possono integrare il reato di falsa testimonianza.
  • La falsa testimonianza è un reato di pericolo che si consuma al momento della dichiarazione mendace: non è necessario dimostrare che il giudice sia stato effettivamente ingannato, è sufficiente l'idoneità astratta della falsa dichiarazione ad influenzare il convincimento giudiziale.
  • La possibilità di ritrattare fino alla chiusura del dibattimento costituisce una causa sopravvenuta di non punibilità ma non impedisce che il reato si sia già consumato quando la dichiarazione falsa è resa.
  • In Cassazione è preclusa la rinnovazione della valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura delle prove rispetto al giudice di merito sono inammissibili; gli attacchi alla motivazione devono riferirsi ai vizi logici previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di precedenti atti processuali (es. verbali e sommarie informazioni) per effetto di rinnovazioni procedurali, è necessario distinguere tra inutilizzabilità formale alla lettura e la persistenza della rilevanza ai fini delle contestazioni penali.

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