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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Avellino

PROCESSO TRIBUTARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Nullità del mandato difensivo - nullità della costituzione in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro - Sanabilità - Assegnazione di temine per diretta costituzione dell'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La nullità non comporta automaticamente la definizione del giudizio a favore del contribuente. Essa è sanabile mediante l’assegnazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., di un termine perentorio entro il quale l’Agenzia deve regolarizzare la propria posizione e costituirsi direttamente tramite i propri funzionari o altro soggetto legittimato. La regolarizzazione produce effetti retroattivi, rendendo efficace la costituzione sin dall’origine.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la validità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un avvocato del libero foro. Dal 1° gennaio 2016, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 156/2015, l’Agenzia deve stare in giudizio tramite l’organo dotato di rappresentanza esterna o tramite propri dipendenti delegati, salvo i casi in cui possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Ne deriva, in assenza delle condizioni previste dalla legge, la nullità del mandato conferito a un legale esterno e della relativa costituzione.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve stare in giudizio in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all’uopo delegati.

    La norma limita la rappresentanza processuale dell’Agenzia ai soggetti interni espressamente legittimati e impedisce, in via generale, il ricorso a un professionista esterno, salvo le ipotesi in cui sia possibile avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

  • Art. 182 c.p.c.

    Assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della rappresentanza o dell’assistenza in giudizio.

    La nullità derivante da un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è sanabile mediante un termine assegnato dal giudice. La sanatoria opera retroattivamente, con effetti processuali fin dal momento della costituzione irregolare.

  • D.lgs. 18 dicembre 2015, n. 156

    Entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

    La disciplina ha ristretto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di farsi rappresentare da avvocati del libero foro, imponendo il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio di un ente pubblico tramite un difensore privo dei necessari poteri può essere nulla, ma non necessariamente insanabile.
  • Prima di decidere la controversia nel merito, il giudice deve consentire, quando possibile, la regolarizzazione del difetto di rappresentanza o assistenza mediante un termine perentorio.
  • La regolarizzazione effettuata entro il termine assegnato può produrre effetti retroattivi, evitando che l’irregolarità iniziale determini automaticamente la soccombenza dell’ente.
  • Per contestare efficacemente la costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione occorre verificare sia la data del giudizio sia l’esistenza delle condizioni che consentono il ricorso a un avvocato del libero foro o all’Avvocatura dello Stato.
  • L’irregolarità nella rappresentanza processuale, da sola, non implica necessariamente l’accoglimento del ricorso del contribuente: il risultato dipende dalla possibilità e dall’avvenuta regolarizzazione.

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